Accertamento dell’imposta di registro: il pagamento da parte del coobbligato libera tutti

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazioni imposta di registro cessione immobili: nel caso di rettifica, la legittimità della pretesa erariale viene meno con l'integrale pagamento delle somme oggetto dell'avviso di liquidazione da parte del cessionario, coobbligato solidale del cedente. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 7911 del 17 aprile 2020.

Accertamento dell'imposta di registro: il pagamento da parte del coobbligato libera tutti

Nel caso di rettifica dell’imposta di registro, legata al disconoscimento dell’aliquota agevolata relativa ad una cessione immobiliare, l’integrale pagamento delle somme oggetto dell’avviso di liquidazione da parte del cessionario, coobbligato solidale del cedente, determina il venir meno della legittimità della pretesa erariale.

Inoltre, con riferimento alle spese processuali, permane il vincolo solidale tra cedente e cessionario anche se la causa di decadenza dell’agevolazione fiscale è attribuibile ad uno solo dei contraenti. Questi i principi sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 7911/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 7911 del 17 aprile 2020
Agevolazioni imposta di registro per cessione immobili: in caso di rettifica, l’integrale pagamento delle somme fa venir meno la pretesa erariale.

La sentenza – La fattispecie in esame deriva dalla cessione di un fabbricato con annessa area circostante, in merito alla quale le parti hanno usufruito, in sede di registrazione dell’atto, della riduzione dell’aliquota ordinaria nella misura dell’1% in applicazione dell’art. 33, comma 3, I. n. 388 del 2000, prevista per i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale.

Con avviso di liquidazione l’Agenzia dell’Entrare procedeva al recupero dell’imposta di registro nella misura ordinaria, sul presupposto che l’immobile non rientrava in alcun piano particolareggiato e non era stata stipulata con il Comune, prima del rogito, alcuna convenzione.

Avverso l’atto de qua proponevano ricorso, in maniera distinta, sia il cedente che il cessionario. Il procedimento attivato dal cessionario si concludeva in CTR, che respingeva l’appello della società con sentenza passata in giudicato. In merito, invece, al ricorso proposto dal cedente la CTR, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia dell’Entrate, ritenendo sussistere l’obbligo del suindicato pagamento anche in capo al cedente.

Avverso tale decisione, emessa prima del passaggio in giudicato della sentenza riferita al cessionario, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 sul presupposto che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto incentrato su questioni diverse da quelle poste a fondamento del giudizio di primo grado, che aveva escluso la solidarietà nel pagamento dell’imposta da parte del cedente quale coobbligato in solido.

L’Ufficio erariale ha presentato controricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dando conto che nel frattempo era avvenuto l’integrale pagamento della somma richiesta da parte della società cessionaria, coobbligata in solido del cedente.

Decidendo sul ricorso i giudici di cassazione hanno cassato la sentenza impugnata e, nel merito, dichiarato l’annullamento dell’avviso di liquidazione.

In merito agli effetti della responsabilità solidale, il Collegio di legittimità ha rilevato che l’avvenuto integrale pagamento delle somme oggetto dell’avviso di liquidazione da parte del cessionario, coobbligato solidale del cedente, “determina, di tutta evidenza, il venir meno della legittimità della pretesa erariale”, con conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato.

La Corte si è espressa anche in merito alle spese processuali, integralmente compensate tra le parti, rilevando la circostanza che, con riferimento al giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e la società coobbligata in solido con il cedente, il relativo giudicato è intervenuto in epoca successiva alla sentenza della CTR impugnata.

Con riferimento alle spese processuali, peraltro, è assente un orientamento univoco di legittimità che esclude “la responsabilità solidale per imputabilità della causa di decadenza dall’agevolazione ad uno solo dei contraenti”.

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