Disciplina IVA nel Regime forfettario delle APS, Associazioni di Promozione Sociale

Cristina Cherubini - Associazioni

L'associazione di promozione sociale disciplinata dall'art. 35 del d.lgs 117/2017 al rispetto di determinati requisiti può avvalersi del regime forfettario di tassazione, il quale prevede un particolare trattamento ai fini iva delle operazioni da essa compiute.

Disciplina IVA nel Regime forfettario delle APS, Associazioni di Promozione Sociale

La disciplina iva riguardante le associazioni non è stata ancora oggi oggetto di riforma, nonostante i tentativi che il legislatore ha compiuto in fase di ultima redazione della bozza delle legge di bilancio, in ultima battuta infatti le modifiche previste non sono state poi inserite nel testo definitivo.

Questo ha portato alla creazione di un divario tra disciplina iva e quanto invece previsto da un punto di vista fiscale e contabile dal nuovo codice del terzo settore per le associazioni.

I rinnovati regimi fiscali previsti per gli ETS dal legislatore contengono, inoltre, nuove formule di obblighi ed esoneri afferenti alla disciplina iva, riservati alle categorie che possiedono determinati requisiti.

APS, Associazione di Promozione Sociale: obblighi iva nel regime forfettario

Le APS al rispetto dei requisiti previsti dall’art. 86 del CTS possono applicare il regime forfettario per la tassazione dei redditi percepiti dallo svolgimento di attività definibili come commerciali, sulla base dell’analisi dei margini previsi dal legislatore.

Dopo aver verificato la possibilità di usufruirne ed aver manifestato la scelta con le dichiarazioni previste dal legislatore, l’APS può beneficiare di una particolare disciplina IVA, la quale contiene però alcuni obblighi da rispettare, quali:

  • applicazione alle cessioni di beni intracomunitarie dell’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • applicazione agli acquisti di beni intracomunitari dell’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • applicazione alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi degli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • applicazione alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le operazioni di cui al presente comma le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • hanno inoltre l’obbligo di numerare e di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi e di conservare i relativi documenti;
  • per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Adempimenti IVA rimossi per le APS

L’art. 86 del d.lgs 117/2017 prevede, oltre agli obblighi di cui sopra, anche delle notevoli semplificazioni del trattamento iva, riservate alle APS che possono ed hanno scelto di beneficiare del regime forfettario.

Le APS in regime forfettario infatti:

  • non esercitano la rivalsa dell’iva di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
  • sono esonerate dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Sono diverse quindi le particolarità previste per le APS ma anche per le ODV che si avvalgono del regime forfettario di tassazione e meritano, quindi, una peculiare attenzione ed analisi.

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