ODV, come funziona il regime forfettario per le organizzazioni di volontariato

Cristina Cherubini - Associazioni

La riforma del terzo settore ha previsto nuovi regimi fiscali e contabili, con particolarità specifiche per le differenti tipologie di enti che comporranno il mondo del no profit. In questa sede andremo ad analizzare il regime forfettario specificatamente designato per le ODV.

ODV, come funziona il regime forfettario per le organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato, ODV, disciplinate dal capo I del titolo V del d.lgs 117/2017, sono enti non commerciali appartenenti al mondo del terzo settore, per le quali il legislatore ha previsto uno specifico regime fiscale e contabile legato anche al nuovo concetto di decommercializzazione delle attività esercitate.

Il concetto di decommercializzazione delle attività svolte dagli ETS, tra quelle previste dagli artt. 5 e 6 del D.lgs 117/2017 prevede alcune componenti in comune tra tutti gli enti ed alcune invece specifiche per le singole categorie.

L’art. 79 riporta difatti le casistiche che comportano la decommercializzazione generica delle attività esercitate dagli enti, delineando inoltre alcuni tratti comuni necessari all’interpretazione contabile e fiscale della gestione delle associazioni.

Regime fiscale delle ODV

Le ODV svolgono attività di interesse generale e altre ad esse connesse, previste dallo statuto ed in linea con l’obiettivo che si sono prefissate in sede di costituzione.

Le attività svolte dall’ODV, esposte all’interno degli artt. 5 e 6 del d.lgs 117/2017, sono di natura non commerciale, non oggetto quindi di tassazione, a patto che rispettino però i requisiti dimensionali ed economici imposti dal legislatore.

La decommercializzazione delle attività di un ODV dipende infatti, sia dal rispetto di quanto imposto dai commi 2 e 3 dell’art. 79 sia da quanto esposto dall’art. 84 del medesimo CTS.

A condizione, difatti che non vi sia impiego di mezzi organizzati professionalmente, che non sia condotta l’attività per fini di concorrenzialità sul mercato, si possono considerare di natura non commerciale anche le seguenti attività:

  • attività di vendita di beni acquisiti a terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Oltre ai casi precedentemente specificati è considerabile non commerciale anche il reddito derivante dagli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle odv.

Regime forfettario per gli ETS non commerciali

L’art. 80 del d.lgs 117/2017 contiene le linee guida che definiscono il nuovo regime forfettario di tassazione per le attività svolte dagli enti del terzo settore inquadrabili come commerciali.

Le entrate soggette a tassazione forfettaria sono ovviamente quelle provenienti dallo svolgimento delle attività comprese negli artt. 5 e 6 del CTS ma in modalità commerciale, la quale si attua nel momento in cui l’ente non rispetti i requisiti imposti dagli artt. 79 del D.lgs 117/2017 e 84 nel caso specifico degli ODV.

La determinazione forfettaria del reddito d’impresa prevista dal legislatore per gli ETS non commerciali, prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività, stabilito in base all’attività esercitata e ai ricavi dell’ente, all’ammontare calcolato sommando i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività previste dagli artt. 5 e 6 del d.lgs 117/2017 in forma commerciale e i componenti positivi di reddito esplicitati dagli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR, che sono rispettivamente le plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e proventi immobiliari.

Regime forfettario per gli ODV

L’art. 86 del d.lgs 117/2017 prevede però delle norme più rigide relativamente alla possibilità di applicazione di tale regime forfettario nel caso degli ODV e delle APS.

Vi sono difatti alcuni limiti dimensionali e gestionali che precludono ad alcune ODV la possibilità di usufruire di questo particolare regime.

L’art. 86 al comma 1 prevede infatti che le organizzazioni di volontariato potranno usufruire di questo regime forfettario se “nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro”.

Il limite dimensionale imposto di 130.000,00 euro per le ODV equivale in realtà alla prima fascia di ricavi prevista dall’art. 80 del CTS per l’attribuzione del coefficiente di redditività necessario ai fini del calcolo della base imponibile.

A meno che il Consiglio dell’Unione Europea non decida di modificare tale soglia sarà tale importo a delimitare il confine di utilizzo del regime da parte degli ODV.

Le ODV posso optare per il regime forfettario attraverso la dichiarazione dei redditi presentata annualmente per i redditi percepiti nell’esercizio precedente, o al momento della dichiarazione di inizio attività.

Il comma 3 dell’art. 86 del CTS prevede un coefficiente di redditività per le ODV dell’ 1% da applicare ai ricavi percepiti, al fine di poter determinare il reddito imponibile.

Il coefficiente di redditività avrà quindi la funzione di abbattere l’ammontare della base imponibile ai fini della tassazione, la quale potrà essere ulteriormente diminuita dagli elementi previsti dall’art. 80 del CTS ai commi 3, 5 e 6.

In particolare il comma 6 dell’art. 80 del CTS prevede che “le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito”.

L’applicazione del regime forfettario permette alle ODV di non sottendere a numerosi obblighi di natura contabile, come per esempio la possibilità di essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dalla possibilità di non operare le ritenute d’acconto, come specificato dall’art. 86 comma 6 del d.lgs 117/2017, mantenendo però sempre il compito di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore di tali somme.

Infine è importante sottolineare che le ODV che potranno usufruire del regime forfettario saranno escluse anche dall’applicazione degli studi di settore come previsto dal comma 16 dell’art. 86 del CTS.

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