Dipendenti pubblici e chiusura partita IVA: tutte le regole

La chiusura della partita IVA per i dipendenti pubblici deve considerare due fondamentali aspetti: quelli fiscali e quelli legati alla compatibilità

Dipendenti pubblici e chiusura partita IVA: tutte le regole

I dipendenti pubblici in linea di principio non posso svolgere attività che siano incompatibili con la loro professione.

Può accadere, tuttavia, che vi siano casi in cui il concorso venga vinto in un momento in cui il cittadino fosse titolare di partita IVA per un’attività svolta fino a quel momento. Cosa fare in questi casi?

L’Agenzia delle Entrate - in un datato ma sempre attuale documento di prassi - ha chiarito che i dipendenti pubblici possono mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è arrivato in seguito ad quesito posto da un contribuente, con particolare riferimento al caso dell’assunzione di dipendenti pubblici che precedentemente erano già titolari di partita IVA.

In passato la stessa impostazione è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione, che più volte confermato il principio per il quale il compenso professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata in ordine a possibili profili di incompatibilità con il ruolo di dipendente pubblico, aspetto che viene quindi rimandato ad apposita analisi da parte degli enti competenti.

Chiusura partita Iva dipendenti pubblici: nessuna novità particolare dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza a consulenza giuridica n. 20/2019 ha chiarito che nella disciplina dell’IVA non c’è nessuna disposizione che vieta ai dipendenti pubblici mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.

Inoltre, è stato specificato che la chiusura della partita iva per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, infatti, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile, l’attività professionale non può ritenersi cessata.

Partita IVA e dipendenti pubblici: la giurisprudenza della Corte di Cassazione

L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione.

Il professionista però può decidere di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l’esigibilità dell’IVA rispetto al momento dell’effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA.

In questo caso devono essere computate nell’ultima dichiarazione annuale IVA, ove effettuate, anche le operazioni indicate nel comma 5° dell’articolo 6 del dpr 633/1972, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Risposta alla consulenza giuridica n. 20 del 29 novembre 2019 dell’AdE
Ecco la risposta dell’AdE in cui si chiarisce che i dipendenti pubblici possono mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta

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