C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare la dichiarazione IMU. Dal comodato d'uso ai fabbricati inagibili, ecco l'elenco completo di chi è obbligato e chi è esente
Superata la scadenza del 16 giugno per il pagamento dell’acconto IMU, c’è un altro appuntamento da segnare in calendario.
Entro il 30 giugno 2026 deve essere presentata la dichiarazione IMU, necessaria per beneficiare di alcune esenzioni e riduzioni previste sul pagamento dell’Imposta Municipale Propria.
Resta invariato anche per l’anno in corso il principio generale secondo cui la dichiarazione deve essere trasmessa solo in caso di cambiamenti che incidono sul calcolo dell’imposta e di cui il Comune non è già al corrente.
In assenza di modifiche, la dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi e non è richiesto un nuovo invio.
Dichiarazione IMU: scadenza al 30 giugno 2026
Per quanto riguarda il pagamento dell’IMU, la legge n. 160/2019 prevede una serie di agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, ottenibili tramite la dichiarazione IMU.
La scadenza per la presentazione è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’IMU.
Dichiarazione IMU 2026: i casi in cui è obbligatoria per ottenere le agevolazioni
Come indicato nelle istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, legate al decreto del 24 aprile 2024, la trasmissione della dichiarazione IMU è obbligatoria soltanto quando si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate, e se il Comune di riferimento non è a conoscenza di tali cambiamenti.
In questi casi potrebbe esserci la necessità di un “ricalcolo” sul versamento dell’IMU.
In particolare, è necessario presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2026:
- in caso di riduzione dell’imposta:
- per fabbricati di interesse storico o artistico;
- per fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e non utilizzati;
- per unità immobiliari (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
In queste circostanze, e in presenza della dichiarazione, la base imponibile dell’IMU può essere ridotta del 50 per cento, come previsto dall’art. 1, comma 747 della legge 160/2019.
L’invio è inoltre necessario quando il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta, ad esempio:
- immobili oggetto di locazione finanziaria;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi riguardanti aree fabbricabili;
- terreni agricoli divenuti edificabili;
- aree divenute edificabili in seguito alla demolizione di un fabbricato;
- immobili assegnati ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale;
- immobili concessi in locazione dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità;
- immobili destinati a usi culturali;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- immobili che hanno acquistato o perso il diritto all’esenzione IMU nel corso dell’anno;
- fabbricati del gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per gli immobili occupati abusivamente, e per i quali sia stata presentata una denuncia, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Per beneficiare dell’agevolazione la dichiarazione è obbligatoria e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Dichiarazione IMU 2026: chi è esente dalla dichiarazione
Le regole del MEF prevedono dei casi di esenzione dall’invio della dichiarazione IMU.
Non è più necessario per i contribuenti dichiarare ciò che è già presente nelle banche dati locali, a cui i Comuni possono accedere.
Viene meno l’obbligo di presentare la dichiarazione:
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
- per gli immobili locati a canone concordato, come ribadito dalle istruzioni del MEF, legate al Decreto direttoriale 29 luglio 2022. In questi casi i Comuni hanno accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria e alle informazioni sulle locazioni in corso, compresa la tipologia contrattuale.
Dichiarazione IMU: tre modalità di invio e tre tipologie
La dichiarazione può essere trasmessa in tre modalità:
- per via telematica direttamente dal contribuente, tramite i servizi Entratel o Fisconline;
- per via telematica attraverso un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni);
- consegnando una copia cartacea al Comune di riferimento.
Al momento della presentazione, se si fa la dichiarazione per la prima volta occorre selezionare il campo “Nuova”, disponibile soltanto nella versione telematica del modello.
Se, invece, è necessario correggere o integrare una dichiarazione già presentata, va scelta la voce “Sostitutiva”, disponibile sia nel modello cartaceo sia in quello telematico. In questo caso la dichiarazione può essere presentata anche dopo la scadenza ordinaria, nel rispetto dei termini previsti per il ravvedimento operoso.
Se la posizione del contribuente non può essere racchiusa in un unico modello, si possono presentare più dichiarazioni scegliendo l’opzione “Multipla”. Nel primo modello va indicata la tipologia “Nuova” oppure “Sostitutiva”, mentre nei successivi deve essere selezionata la voce “Multipla”.
Il corretto invio della dichiarazione è attestato da una comunicazione rilasciata per via telematica, tramite un “protocollo telematico” che conferma la ricezione del file. L’utente riceverà poi una seconda comunicazione che conferma la presentazione della dichiarazione.
Tutte le informazioni riguardo la dichiarazione IMU possono essere reperite all’interno delle istruzioni del MEF allegate di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU 2026, in scadenza la dichiarazione: chi deve inviarla per esenzioni e sconti