Esenzione IMU solo sull’immobile in cui l’intero nucleo familiare risiede e dimora stabilmente

Esenzione IMU, spetta solo a patto che l'intero nucleo familiare risieda e dimori stabilmente nell'immobile. A ribadire le regole per beneficiare dell'agevolazione sull'abitazione principale è l'Ordinanza numero 28534 del 15 dicembre 2020.

Esenzione IMU solo sull'immobile in cui l'intero nucleo familiare risiede e dimora stabilmente

Nel caso in cui il soggetto passivo ai fini IMU sia coniugato, l’agevolazione sull’abitazione principale spetta solo se il possessore e il suo nucleo familiare hanno fissato la residenza anagrafica presso l’unità immobiliare agevolata, dove dimorano stabilmente.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28534 del 15 dicembre 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 28534 del 15 dicembre 2020
Esenzione IMU solo sull’immobile in cui l’intero nucleo familiare risiede e dimora stabilmente.

La sentenza – Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla società addetta alla riscossione dei tributi per conto del comune avverso la sentenza della CTR che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini ICI.

Con l’atto de qua era stata disconosciuta l’agevolazione prevista per la prima casa perché, nel periodo d’imposta considerato, la contribuente e il di lei coniuge risiedevano in comuni diversi e che pertanto il nucleo familiare non dimorava nell’abitazione per la quale era richiesta l’esenzione.

Con il ricorso la società riscossione ha lamentato violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR illegittimamente ritenuto che la contribuente avesse diritto all’esenzione ICI per l’abitazione principale. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo fondato cassando con rinvio la sentenza impugnata.

I giudici di legittimità, nell’analizzare la fattispecie in esame, hanno confermato l’orientamento secondo cui, nel caso in cui il soggetto passivo dell’ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che nell’immobile agevolato i coniugi coabitino atteso che, ciò rileva ai fini di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia.

Inoltre la corte di cassazione ha ribadito che, “in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 d.lgs. n. 504/1992, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”.

In ultimo, la recente sentenza n. 4166 del 19 febbraio 2020 ha ulteriormente precisato che l’esenzione IMU per abitazione principale richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.

La CTR non si è conformata a tali principi affermando che la contribuente potesse fruire dell’agevolazione fiscale pur essendo residente in un comune diverso da quello in cui risiedeva il marito, senza però espletare alcun accertamento riguardo alla dimora abituale del nucleo familiare. Da qui la cassazione della decisione d’appello e il rinvio alla CTR in diversa composizione.

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