Dichiarazione dei redditi precompilata: nuovi soggetti comunicano le spese sanitarie 2021

Rosy D’Elia - Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi precompilata: cresce il numero di soggetti che comunicano le spese sanitarie 2021 tramite il sistema TS. L'Agenzia delle Entrate riceve nuovi dati ma conferma le vecchie regole. I dettagli nel provvedimento del 1° ottobre 2021.

Dichiarazione dei redditi precompilata: nuovi soggetti comunicano le spese sanitarie 2021

Dichiarazione dei redditi precompilata: per le spese sanitarie 2021 nuovi soggetti sono chiamati a comunicare i dati tramite il sistema TS. L’obbligo comunicativo di trasmissione è stato esteso anche agli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM del 9 agosto 2019 dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021.

L’Agenzia delle Entrate riceve una mole di informazioni da elaborare più massiccia per il periodo di imposta 2021, ma il patrimonio informativo sarà trattato secondo le modalità già in vigore. I dettagli nel provvedimento del 1° ottobre 2021.

Dichiarazione dei redditi precompilata: cresce il numero di soggetti che comunicano le spese sanitarie 2021

Il Decreto MEF del 16 luglio 2021 ha affidato la definizione delle modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata all’Agenzia delle entrate, chiamata a confrontarsi sul punto con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Le indicazioni sulle informazioni che arrivano dai nuovi soggetti obbligati alla comunicazione dei dati sulle spese sanitarie al sistema TS sono state messe nero su bianco nel provvedimento numero 249936 firmato il 1° ottobre 2021.

La novità si applica alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2021 che dovranno essere inviate entro la scadenza del 31 gennaio 2022.

Scadenza invio dati 2021 al sistema TSPeriodo di riferimento
30 settembre 2021 (per effetto della proroga) Primo semestre, da gennaio a giugno
31 gennaio 2022 Secondo semestre, da luglio a dicembre
31 gennaio 2022 Anno 2021 solo per i nuovi soggetti obbligati

Dalla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente fino ad arrivare alla loro conservazione per finalità di controllo, si applicano le regole già in vigore per le informazioni che arrivano da farmacie, medici e altre strutture o professionisti già obbligati all’invio. Il testo di riferimento è il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, così come successivamente modificato.

Sulla possibilità di opporsi all’utilizzo dei dati nella dichairazione dei redditi messa a punto dall’Agenzia delle Entrate il documento specifica:

“La richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento fiscale dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte dei soggetti di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.”

Agenzia delle entrate - Provvedimento numero 249936 del 30 settembre 2021
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021

Dichiarazione dei redditi precompilata con spese sanitarie 2021 inviate da una platea più ampia di soggetti

I nuovi soggetti che contribuiranno a incrementare il pacchetto di dati su cui l’Agenzia delle Entrate preparerà la dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati dal Decreto MEF del 16 luglio 2021: coloro che rientrano negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019.

Sono diverse le figure interessate:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • sanitaria di dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Le tipologie di spese sanitarie sostenute nel corso del 2021 da trasmettere, quindi, sono le seguenti:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica):
    • assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
    • prestazione chirurgica;
    • certificazione medica;
    • ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti indicati nei decreti MEF datati 1° settembre 2016, 22 marzo 2019, 2 novembre 2019, 16 luglio 2021;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni:
  • protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
  • cure termali;
  • prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel provvedimento numero 115304 del 6 maggio 2019.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 115304 del 6 maggio 2019
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019.

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