Detrazioni spese mediche 2020: pagamenti tracciabili con bancomat del figlio

Tommaso Gavi - Imposte

Detrazioni spese mediche 2020: con la risposta all'interpello numero 484 del 19 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate spiega che il contribuente ne ha diritto anche se il pagamento avviene con un bancomat o una carta intestata ad un'altra persona. Il contribuente deve essere intestatario della fattura relativa alla spesa medica eseguita.

Detrazioni spese mediche 2020: pagamenti tracciabili con bancomat del figlio

Detrazioni spese mediche 2020, il contribuente ne ha diritto anche se il pagamento avviene con il bancomat o la carta del figlio.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 484 del 19 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Per le prestazioni ricevute in una struttura privata non in convenzione con il sistema sanitario nazionale, per le quali vige l’obbligo di tracciabilità, si ha diritto alla detrazione del 19% sull’IRPEF se il contribuente è anche intestatario della fattura relativa alla visita medica eseguita.

L’Agenzia delle Entrate ricapitola anche la documentazione che deve essere prodotta.

Detrazioni spese mediche 2020: pagamenti tracciabili con bancomat del figlio

La risposta all’interpello numero 484 del 19 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle detrazioni per le spese mediche, relative al 2020, con obbligo di pagamento tracciabile.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 484 del 19 ottobre 2020
Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il quesito è posto da una contribuente non titolare di bancomat e poco avvezza all’utilizzo di mezzi di pagamenti elettronici.

La prestazione medica ricevuta in una struttura sanitaria privata non convenzionata con il sistema sanitario nazionale è stata pagata con la carta del figlio.

La contribuente chiede se può avere diritto alle detrazioni, dal momento che ha successivamente rimborsato la spesa in contanti.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la contribuente abbia diritto alla detrazione del 19% sull’IRPEF, prevista dall’articolo 15 del TUIR, se è l’intestataria della fattura relativa alla visita medica eseguita.

Nel documento di prassi viene inoltre riepilogato il quadro normativo di riferimento e la documentazione che deve essere prodotta.

Inizialmente vengono richiamate le disposizioni della legge di bilancio 2020, relative agli obblighi di pagamenti tracciabili.

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dal 1° gennaio scorso la detrazione dall’imposta lorda spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il successivo comma 680 stabilisce inoltre che tale disposizione non si applica alle detrazioni che spettano per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici ed alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Dal momento che la prestazione resa all’istante è stata effettuata in una struttura privata, non convenzionata, tuttavia, vige l’obbligo di tracciabilità del pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento.

Tale aspetto riguarda i rapporti interni fra le parti. Tuttavia, è necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato dall’altro soggetto.

Detrazioni spese mediche 2020: la documentazione necessaria

Una volta assicurata la corrispondenza tra la spesa detraibile e il pagamento effettuato dall’altro soggetto è necessario produrre la documentazione richiesta.

Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile attraverso i seguenti mezzi:

  • prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat;
  • estratto conto;
  • copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Qualora le precedenti modalità siano opzioni non percorribili, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato attraverso l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale.

Tale annotazione deve essere effettuata da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

La documentazione specificata deve essere consegnata al CAF o professionista abilitato e conservata per la presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Si ha diritto alla detrazione a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario del documento.

Nel caso concreto viene infatti presentata una dichiarazione dell’istante che riporta di aver successivamente rimborsato il pagamento al titolare della carta.

Tra gli altri chiarimenti del documento di prassi c’è anche quello sugli “altri mezzi di pagamento”.

Per l’individuazione si deve fare riferimento alla risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, sulle erogazioni liberali ai partiti politici: ovvero quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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