La nuova adesione ai fini delle imposte indirette

Gianfranco Antico - Imposte

L’accertamento con adesione del contribuente è lo strumento di definizione concordata della pretesa fiscale. L’istituto oggi contiene una serie di disposizioni in materia di procedimento accertativo: cos'è e come funziona

La nuova adesione ai fini delle imposte indirette

L’accertamento con adesione del contribuente, di cui al D. Lgs. n. 218/1997, costituisce uno strumento di definizione concordata del procedimento, in contraddittorio, fondato sulla prognosi di fondatezza di atti e difese, che “a regime” ha segnato l’inizio di un profondo e radicale cambio d’indirizzo nei rapporti fra Fisco e contribuente, consentendo altresì di gestire il gettito fiscale a carattere continuativo.

Il dialogo, elemento principe dell’istituto, va inserito nel quadro del principio costituzionale del diritto alla difesa che mira a garantire, non solo l’uguaglianza delle parti, ma soprattutto la possibilità di esporre e far valere le proprie ragioni e di conoscere quelle dell’altra parte, in modo da potervi controbattere ed influire così sull’esito della controversia.

L’istituto oggi contiene, fra l’altro, tutta una serie di disposizioni in materia di procedimento accertativo, introdotte dal D. Lgs. n. 13/2024, che recepiscono i principi di diritto enunciati nel D. Lgs. n. 219/2023, di riordino dello Statuto del contribuente, così da fissare e regolamentare il relativo percorso accertativo, sostanzialmente obbligatorio.

In particolare, il D. Lgs. n. 13/2024 ha operato un intervento di coordinamento del D. Lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente in specie e, più in generale, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, oggi previsto dall’art.6-bis, della L. n. 212/2000. Principio che garantisce il diritto del destinatario dell’atto di esporre le sue difese, completata l’istruttoria e prima del provvedimento impositivo.

Vediamo, quindi, il nuovo quadro che si presenta in materia di imposte indirette diverse dall’IVA, regolate sostanzialmente dagli artt.11 e 12, del D. Lgs. n. 218/97.

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Il nuovo art. 11 del D. Lgs. n. 218/97: l’avvio del procedimento

In forza di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 218/97, come modificato dal D. Lgs. n. 13/2024, l’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’art.6 -bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (cioè per le ipotesi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio, e quindi per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), “contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 12”, dello stesso D. Lgs. n. 218/97, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

  • gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
  • il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
  • le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  • i motivi che determinano le maggiori imposte di cui sopra.

Qualora tra la data di comparizione fissata e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

Il nuovo art. 12 del D.Lgs.n.218/97: l’iniziativa del contribuente

In forza del nuovo art. 12, del D.Lgs.n.218/97, come modificato dal D.Lgs.n.13/2024, in caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire di cui all’articolo 11, comma 1.

L’istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso (e in questo caso i termini sono sospesi per 90 giorni).

Il contribuente può altresì presentare l’istanza di adesione di cui all’articolo 11, con l’indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto nelle ipotesi di contraddittorio anticipato obbligatorio (articolo 6 -bis , comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

È fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6 -bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.

Il comma 1-ter, dell’art.12, del D. Lgs. n. 218/97 prevede che il contribuente che abbia già presentato istanza di adesione, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1 -bis, primo periodo, dello stesso art.12, del D. Lgs. n. 218/97, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero.

La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che abbia richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.

Attenzione: nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000, l’Ufficio, ai fini dell’accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art.6-bis , comma 3, della L. n. 212/2000, e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso di accertamento o rettifica ovvero dell’atto di recupero.

La convocazione dell’Ufficio

Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.

Il perfezionamento dell’atto di adesione

All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso perde efficacia.

L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato.

Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall’articolo 63 del D. P. R. n. 600/73.

Adempimenti successivi

In forza di quanto prescritto dall’art.8, del D. Lgs. n. 218/97, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7, dello stesso D. Lgs. n. 218/97.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

L’ufficio, verificato l’avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

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