Bonus energia imprese, scadenza compensazione al 30 giugno 2023 per i crediti del 2° semestre

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus energia imprese, la scadenza per la compensazione dei crediti d'imposta maturati nel 2° semestre del 2022, da luglio a dicembre, è fissata al 30 giugno 2023. Lo stabilisce il Decreto Aiuti quater, DL 176 del 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso. Bonus esteso anche al mese di dicembre.

Bonus energia imprese, scadenza compensazione al 30 giugno 2023 per i crediti del 2° semestre

Bonus energia imprese, con il testo del Decreto Aiuti quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scadenza per la compensazione dei crediti maturati per il 3° e il 4° trimestre 2022 passa al 30 giugno 2023.

I crediti d’imposta relativi alle spese sostenute nel 1° e 2° trimestre del 2022 dovranno essere portati in compensazione entro la fine dell’anno.

Agevolazioni ufficialmente estese anche al mese di dicembre 2022, con l’articolo 1 del decreto legge numero 176 del 2022.

Rimangono le stesse regole sulla cessione dei crediti e sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Bonus energia imprese, scadenza della compensazione al 30 giugno 2023 per i crediti del 2° semestre 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti quater, decreto legge numero 176 del 18 novembre 2022, vengono confermate le novità sui bonus energia per le imprese.

Per prima cosa viene esteso il credito d’imposta già previsto per i mesi di ottobre e novembre anche a dicembre 2022.

Per l’ultimo mese dell’anno vengono dunque riconosciuti i seguenti crediti d’imposta:

  • per le imprese di piccole dimensioni, con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta del 30 per cento della spesa sostenuta per l’energia utilizzata;
  • per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per quelle a forte consumo di gas naturale e per quelle diverse da quelle dotate di forte consumo di gas naturale il credito d’imposta ammonta al 40 per cento delle spese sostenute.

Le agevolazioni possono essere utilizzate in compensazione entro scadenze diverse a seconda del periodo in cui i crediti d’imposta vengono maturati.

Per le agevolazioni relative alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre dell’anno in corso, il termine da tenere in considerazione per la compensazione è quello di fine anno: il 31 dicembre 2022.

Tempi più lunghi, invece, per i crediti d’imposta maturati per le spese sostenute dalle imprese nel 3° e 4° trimestre 2022.

L’utilizzo in compensazione sarà permesso entro il 30 giugno 2023.

Bonus energia imprese, cessione del credito e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Oltre alla fruizione in compensazione rimane anche la possibilità di cedere i crediti d’imposta previsti per contrastare il caro energia.

Sono confermate le stesse regole previste dal Decreto Rilancio, successivamente aggiornate dalla successive misure antifrode.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Per i cessionari, beneficiari delle agevolazioni nei casi di cessione del credito, l’utilizzo delle agevolazioni legate ai bonus energia per le imprese dovrà avvenire secondo le stesse modalità con le quali sarebbero state utilizzate dall’originario destinatario della misura.

Valgono quindi anche le stesse scadenze per la compensazione già indicate.

Gli importi maturati nel 2022 devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate tramite apposita comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato.

La parte finale del comma 6 dell’articolo 1 del Decreto Aiuti quater stabilisce inoltre quanto di seguito riportato:

“Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Il conteggio dei 30 giorni per la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è iniziato il 19 novembre 2022, data appunto di entrata in vigore del decreto in questione.

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