Detrazioni in busta paga per le donazioni dovute al Covid: ok delle Entrate

Rosy D’Elia - Imposte

Detrazioni in busta paga per le donazioni nell'ambito dell'emergenza Covid: l'Agenzia delle Entrate concede il suo via libera ai datori di lavoro per il riconoscimento in sede di conguaglio dell'agevolazione prevista dal Decreto Cura Italia. I dettagli nella risposta all'interpello numero 138 del 3 marzo 2021.

Detrazioni in busta paga per le donazioni dovute al Covid: ok delle Entrate

Detrazioni in busta paga per le donazioni dell’emergenza Covid: i datori di lavoro possono procedere con il riconoscimento dell’agevolazione prevista dal Decreto Cura Italia in sede di conguaglio, se rispettando determinate condizioni.

A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 138 del 3 marzo 2021.

L’articolo 66 del DL numero 18 del 17 marzo 2020 prevede una detrazione pari al 30 per cento, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate durante lo scorso anno nel limite dei 30.000 euro, per finanziare gli interventi di contenimento e gestione della crisi epidemiologica.

Le somme devono essere donate da persone fisiche e da enti non commerciali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è un’Università che ha lanciato due campagne di raccolta fondi tra i dipendenti e si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere come riconoscere lo sconto Irpef pari al 30 per cento dell’erogazioni liberali.

Detrazioni in busta paga per le donazioni dovute al Covid: ok delle Entrate

I dipendenti hanno dato il loro assenso alla donazione utilizzando il portale universitario hanno partecipato tramite una trattenuta sullo stipendio.

Sostenere una serie di studi sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) e garantire l’accesso all’istruzione alle studentesse e agli studenti che rischiano di non potersi immatricolare o di dover interrompere i loro studi a causa delle difficoltà economiche delle famiglie sono gli scopi alla base delle due iniziative.

Alla luce delle campagne di donazioni promosse nell’ambito dell’emergenza Covid, l’Ateneo si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione d’imposta del 30 per cento prevista per le erogazioni liberali dall’articolo 66 del Decreto Cura Italia.

Con la risposta all’interpello numero 138 del 3 marzo 2021, arriva il via libera dell’Agenzia delle Entrate. Anche se non è esplicitamente previsto dalla norma è possibile seguire questa modalità nei casi in cui il datore di lavoro è allo stesso tempo “collettore e destinatario delle erogazioni liberali”.

Ma devono essere rispettare alcune condizioni:

  • per le donazioni, i dipendenti devono aver espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio accreditandosi sul portale dell’Ateneo;
  • dalla busta paga deve risultare una specifica voce con la causale corrispondente alla specifica finalità della raccolta dedicata alle trattenute sugli stipendi;
  • la busta paga deve costituire il documento utile ad attestare il sostenimento della spesa di donazione da parte del dipendente.

Detrazioni in busta paga per le donazioni dovute al Covid: il via libera ai datori di lavoro

L’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, può riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al dipendente a fronte di oneri sostenuti tramite il datore di lavoro stesso, ovvero con una trattenuta sugli stipendi.

Questa via è percorribile solo per le detrazioni previste dagli articoli 12, 13 e 15 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Obiettivo? Semplificare gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione per le donazioni Covid rappresenta un’eccezione, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate:

“Nel caso di specie, la detrazione per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è prevista dalla speciale disposizione di cui all’articolo 66 del c.d. decreto Cura Italia, la quale non contiene alcun riferimento all’articolo 23, comma 3, del d.P.R n. 600 del 1973, né prevede la possibilità per il datore di lavoro-sostituto d’imposta, in caso di erogazioni liberali effettuate per il tramite di quest’ultimo, di riconoscere la detrazione al dipendente in sede di conguaglio”.

Ma c’è un punto da sottolineare: nella situazione presa in esame, il datore di lavoro, ovvero l’Università, è allo stesso tempo tempo collettore e destinatario delle erogazioni medesime.

Essendo punto di contatto delle diverse fasi, l’Istituzione si propone di riconoscere in busta paga la detrazione per semplificare il processo.

Non è una novità assoluta:

“Tali condizioni sono state valorizzate nelle risoluzioni 17 novembre 2008, n. 441/E, e 15 giugno 2009, n. 160/E (entrambe richiamate nella risoluzione n. 21/E del 2020), per consentire al datore di lavoro, in caso di erogazioni liberali effettuate per il suo tramite, di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione del 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla ONLUS destinataria delle erogazioni medesime”.

Alla luce del quadro descritto, infatti, l’Agenzia delle Entrate non pone veti a questa modalità per riconoscere la detrazione del 30 per cento ai dipendenti, semplicemente mette in chiaro le condizioni da rispettare.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 138 del 3 marzo 2021
È possibile riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione d’imposta del 30 per cento prevista per le erogazioni liberali
dall’articolo 66 del decreto Cura Italia.

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