Donazioni coronavirus, detrazioni e deduzioni per privati e imprese nel DL Cura Italia

Alessio Mauro - Imposte

Donazioni coronavirus, quali incentivi fiscali prevede il decreto Cura Italia per le erogazioni liberali in denaro o in natura? Come da articolo 66: per le persone fisiche e gli enti non commerciali una detrazione del 30% fino a 30.000 euro, mentre per le imprese la deducibilità per l'anno 2020.

Donazioni coronavirus, detrazioni e deduzioni per privati e imprese nel DL Cura Italia

Donazioni coronavirus, il nuovo decreto economico, soprannominato Cura Italia, prevede misure per persone fisiche, enti non commerciali ed imprese.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di associazioni senza scopo di lucro sono previste detrazioni e deduzioni.

Le misure sono contenute nell’articolo 66 del decreto legge numero 18, ovvero il DL anti Covid-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali avranno diritto a detrazioni Irpef del 30% per erogazioni liberali fino a 30.000 euro, effettuate nell’anno 2020.

I soggetti titolari del reddito di impresa, per lo stesso anno, avranno invece deduzioni ai fini Irap.

Nel periodo di emergenza coronavirus gli incentivi fiscali del decreto Cura Italia mirano a mettere in moto una macchina virtuosa che supporti con ulteriori risorse il sistema sanitario nazionale e più in generale le strutture ed il personale pubblico in prima linea nel contrasto dell’epidemia.

Negli ultimi giorni sono stati molti i soggetti che, a prescindere dalle misure e dagli incentivi, hanno effettuato donazioni ad ospedali ed enti impegnati a far fronte all’emergenza.

Donazioni coronavirus, l’articolo 66 del decreto Cura Italia: le detrazioni per persone fisiche e enti non commerciali

Le misure che riguardano le donazioni per il coronavirus sono contenute nell’articolo 66 del decreto Cura Italia, la prima manovra economica pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

Tale articolo ha come oggetto “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Al comma 1 sono previste le detrazioni per persone fisiche ed enti non commerciali:

“Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.”

Per le donazioni effettuate nel 2020 i soggetti hanno diritto ad una detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche, delle fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, ovviamente, per il finanziamento di interventi anti coronavirus.

Nel caso di donazioni in natura, la determinazione del valore deve seguire quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, in base alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 66 del decreto Cura Italia.

Donazioni coronavirus, l’articolo 66 del decreto Cura Italia: le deduzioni per le imprese

Il decreto Cura Italia prevede anche incentivi fiscali per le donazioni anti coronavirus delle imprese.

Tali misure sono contenute nel comma 2 dello stesso articolo 66 che dispone quanto segue:

“Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.”

Le imprese che effettuano donazioni hanno diritto alle deduzioni previste dall’articolo 27 della legge numero 133 del 13 maggio 1999 che contiene le “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche”.

Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d’impresa e i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinate a finalità estranee dell’esercizio dell’impresa.

Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Per la determinazione del valore delle donazioni in natura si deve fare rifermento, anche in questo caso, alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

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