Decreto Semplificazioni: le novità fiscali tra testo ordinario e legge di conversione

Decreto Semplificazioni: le novità fiscali tra testo ordinario e legge di conversione. Dalle nuove disposizioni in materia di precompilata fino alle modifiche al sistema dell'assegno unico, una panoramica sulle misure inserite nel DL n. 73/2022.

Decreto Semplificazioni: le novità fiscali tra testo ordinario e legge di conversione

Con il decreto “Semplificazioni fiscali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 (il DL n. 73/2022 è stato infine approvato in via definitiva il 2 agosto 2022), sono state introdotte e disciplinate varie misure di semplificazione fiscale, quali:

  • la soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori;
  • la dematerializzazione della scheda della scelta per la destinazione nel 730 dell’8, del 5 e del 2 per mille;
  • la modifica del calendario fiscale e del domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione;
  • l’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi;
  • le disposizioni in materia di precompilata;
  • la modifica della validità dell’attestazione per i contratti a canone concordato;
  • l’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata”;
  • l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  • la semplificazione in materia di dichiarazione Irap,
  • la modifica della disciplina in materia di esterometro;
  • la modifica della disciplina del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
  • la disciplina in tema di monitoraggio fiscale, di IVA per prestazioni rese ai ricoverati;
  • l’adeguamento dell’addizionale comunale all’Irpef.

Limitandoci all’esame di alcune delle misure più rilevanti, possiamo evidenziare quanto segue.

Decreto Semplificazioni, abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale

Con il comma 2-bis dell’articolo 1 viene abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

In particolare, si stabilisce che non soltanto la tenuta (così come previsto dalla norma finora vigente) ma anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedente ed in loro presenza.

Sarà dunque d’ora in poi sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Decreto Semplificazioni, modifiche al calendario fiscale

Il decreto riscrive poi alcune date del calendario fiscale.

Tra le altre, quanto alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, l’adempimento del secondo trimestre deve essere effettuato entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.

Il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, in sede di conversione finale del decreto, viene riportato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La versione iniziale del decreto invece aveva prorogato l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Inoltre, viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5.000 euro.

Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro.

A seguito della modifica, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, il versamento può essere dunque effettuato:

  • entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000 euro;
  • entro il 30 novembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro.

Se, invece, gli importi dovuti per il primo e secondo trimestre sono superiori a 5.000 euro, i versamenti devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie.

Di seguito quindi, i termini previsti per il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Scadenza versamento imposta di bollo dal 1° gennaio 2023
1° Trimestre 31 maggio - Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre - Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre
2° Trimestre 30 settembre - Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre
3° Trimestre 30 novembre
4° Trimestre 28 febbraio dell’anno successivo

Infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Decreto Semplificazioni, le principali novità fiscali

Con l’articolo 3-bis si estende l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In particolare, la disposizione demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di individuare le ulteriori tipologie di versamento per le quali è utilizzare il modello F24.

In effetti appare poco giustificabile la presenza di due diversi modelli di pagamento dei tributi (F23 ed F24).

La presenza di due modelli di pagamento discrimina, ingiustificatamente, i contribuenti che devono pagare imposte con l’uno o l’altro modello.

La semplificazione consiste dunque nel passaggio ad un unico modello di pagamento F24.

Viene inoltre modificata la disciplina in tema di domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione, semplificando la procedura per la modifica del domicilio fiscale del contribuente, che può essere stabilito dall’Amministrazione finanziaria nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

Quando concorrono particolari circostanze, inoltre, l’Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente.

Sono competenti all’esercizio delle facoltà esposte – stabilisce la nuova norma - la Direzione regionale dell’Agenzia o la Divisione contribuenti dell’Agenzia a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione o in altra regione, diversamente dalla versione previgente del testo normativo, in cui, per lo spostamento del domicilio al di fuori della provincia, occorreva l’intervento ministeriale.

L’articolo 6 detta invece disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, stabilendo che, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

L’articolo 6-bis introduce modalità semplificate di comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

Nello specifico, viene disposto che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima.

Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall’Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”.

La comunicazione dell’esito negativo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Per espressa previsione normativa, le predette modalità semplificate di comunicazione non si applicheranno alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis del Dpr. n. 600/1973) né dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni (articolo 54-bis del Dpr. n. 633/1972).

Decreto Semplificazioni, altre novità fiscali

L’articolo 8 introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, modificando l’art. 83 Tuir (principio di derivazione rafforzata).

La norma dispone che il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

Si ricorda che per micro-imprese, ex art. 2435-ter cc, si intendono le società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 175.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350.000 euro e 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La nuova disposizione stabilisce anche che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, ma ciò non si applica ai componenti negativi di reddito, per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Le novità sono applicabili a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 e, pertanto, a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Una delle modifiche più rilevanti è quella di cui all’articolo 9, che abroga la disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires, di cui all’art. 3 legge 6 febbraio 2009, n. 7.

La norma, si ricorda, imponeva la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo.

L’articolo 10, in tema di dichiarazione Irap, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2021), semplifica, tra le altre, le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

In particolare, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

L’articolo 10 ha subito alcuni ritocchi nel corso dell’iter di conversione.

Nel passaggio parlamentare, in primo luogo, è stato precisato che per le spese relative agli apprendisti, ai disabili e per le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro la relativa deduzione permanga integralmente per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che operano senza fini di lucro mentre si riferisca al solo personale diverso dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per gli altri soggetti d’imposta.

Con un’altra modifica, è stato consentito ai contribuenti di compilare il modello IRAP 2022 secondo quanto previsto dalla normativa precedentemente vigente.

In sintesi, la disposizione:

  • ammette la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è invece ammessa nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto;
  • prevede che la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista è ammessa solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • abroga la deduzione prevista dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997, di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
  • abroga la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, prevista dal numero 4) del comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997;
  • limita al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali) dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo decreto legislativo. La stessa deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
  • specifica che la deduzione 1.850 euro, su base annua, di cui al comma 4-bis dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997, riconosciuta ai soggetti d’imposta per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5 (non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro) è limitata ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato;
  • abroga il comma 4-quater dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997, che prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale;
  • riscrive il comma 4-septies, per cui ora per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Decreto Semplificazioni: novità anche per l’assegno unico

Molto rilevante anche l’articolo 12, che modifica la disciplina in materia di esterometro, escludendo dall’obbligo di comunicazione dei dati le operazioni fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore a 5.000 euro.

Si tratta di acquisti di beni e di prestazioni di servizi da un fornitore estero non identificato a fini Iva.

Il DL fa riferimento a precise disposizioni della normativa IVA: quindi, le operazioni interessate riguardano, ad esempio, acquisto di carburante o pernottamenti all’estero e devono essere comunicate nell’esterometro solo se la singola fattura è superiore al detto imponibile. Sotto la soglia di 5.000 euro, invece, nessuna comunicazione deve essere fatta.

In sostanza, per effetto della modifica legislativa sono escluse dall’obbligo comunicativo:

  • le operazioni documentate da bolletta doganale;
  • le operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
  • le operazioni fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore a 5.000 euro.

Ai sensi dell’articolo 14 viene concesso più tempo per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione: non più venti giorni ma trenta.

In tema di monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, l’articolo 16, per le comunicazioni relative ad operazioni effettuate dal 2021, fissa invece a 5.000 euro, rispetto alla precedente soglia di 15.000 euro, il limite sopra il quale vige l’obbligo, da parte di banche ed intermediari finanziari, di segnalare all’Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per l’estero eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

L’articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo di inversione contabile dell’IVA per le operazioni indicate nelle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 del Dpr. n. 633/1972:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art.7-bis, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72.

Ancora, l’articolo 24, in tema di disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale, estende all’anno 2022, fattispecie che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché che prevedano ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Viene quindi disposto che:

  • per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
  • per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

All’articolo 38 vengono invece apportate diverse modifiche alla disciplina dell’assegno unico universale.

In particolare:

  • tra i destinatari dell’assegno sono inseriti i nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti;
  • per il solo anno 2022, l’importo base previsto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni, che varia in base all’ISEE da 175 a 50 euro mensili.
    A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale per livelli di ISEE superiori, fino (per ISEE pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 25 euro;
  • limitatamente al 2022, la maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. A decorrere dal 2023, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, la maggiorazione torna ad essere pari a 80 euro mensili;
  • sempre limitatamente al 2022 si prevede, inoltre, un importo aggiuntivo di 120 euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con ISEE non superiore a 25.000 euro.

In materia di bonus edilizi l’articolo 40-quater abroga il comma 3 dell’articolo 57 del decreto Aiuti (Dl. 50/2022), riconoscendo quindi alle banche di cedere tutti i crediti fiscali da superbonus 110 per cento e da bonus edilizi minori ai clienti dotati di partita IVA; e questo non solo per quelli comunicati all’Agenzia delle entrate dopo il 1° maggio 2022, ma anche per quelli comunicati prima.

Resta comunque in vigore l’impossibilità da parte del correntista con partita IVA che riceve il credito di poter effettuare ulteriori cessioni del credito d’imposta.

Queste le principali modifiche approvate. Ma altre in realtà sono rimaste solo proposte.

Tra queste ricordiamo in particolare la revisione delle tabelle dei coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

L’articolo 102 del TUIR prevede che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto oggi in vigore è il Dm. 31 dicembre 1988, che fa riferimento ad un tessuto produttivo e industriale di trenta anni fa, ormai profondamente cambiato in forza dell’evoluzione avutasi in questi decenni fino ad arrivare alla più recente quarta rivoluzione industriale (definita “industria 4.0”).

Appare quindi necessario un aggiornamento del decreto che intervenga sia sulla mappatura delle attività aziendali, sia sulla tipologia delle immobilizzazioni e delle relative aliquote di ammortamento, riducendo per quanto possibile le categorie di attività e di beni previste dal decreto.

In tal modo, si renderebbe meno aleatoria l’individuazione della categoria di appartenenza e più conforme alla realtà il processo di ammortamento, evitando rischi interpretativi e riducendo la creazione di doppi binari (civilistico e fiscale) negli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

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