Premi INAIL, versamenti e adempimenti: scadenze sospese fino al 30 aprile

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Premi INAIL, versamenti e adempimenti sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile a causa dell'emergenza coronavirus: per ora lo stop riguarda solo le imprese che operano negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal decreto del primo marzo e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator di tutta Italia. Nuove scadenze a maggio: istruzioni nella circolare INAIL numero 7 dell'11 marzo 2020.

Premi INAIL, versamenti e adempimenti: scadenze sospese fino al 30 aprile

Premi INAIL, versamenti e adempimenti sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile a causa dell’emergenza coronavirus: si tratta di uno stop che riguarda solo le imprese che operano negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal decreto del primo marzo e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator di tutta Italia.

A stabilire la sospensione che riguarda solo le zone maggiormente colpite, nella prima fase dell’emergenza, è il decreto legge numero 9 del 2 marzo 2020. Su contributi e versamenti che riguardano i cittadini del resto d’Italia, dovrebbero arrivare nuove disposizioni nel testo che dovrà essere approvato nella giornata di venerdì 13 marzo.

Nel frattempo l’INAIL, con la circolare numero 7 dell’11 marzo 2020, ha stabilito a maggio nuovi termini da rispettare per le scadenze attualmente sospese e ha fornito le istruzioni da seguire.

INAIL - Circolare numero 7 dell’11 marzo 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.

Premi INAIL, versamenti e adempimenti sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile per emergenza coronavirus

Tra le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese per l’emergenza coronavirus stabilite dal decreto legge numero 9 del 2020, c’è anche la sospensione di adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’agevolazione, necessaria in questo momento di emergenza coronavirus, per il momento riguarda solo i territori della prima zona rossa, ovvero:

  • i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei seguenti Comuni:
    • a) Bertonico
    • b) Casalpusterlengo
    • c) Castelgerundo
    • d) Castiglione D’Adda
    • e) Codogno
    • f) Fombio
    • g) Maleo
    • h) San Fiorano
    • i) Somaglia
    • l) Terranova dei Passerini
    • a) Vo’.
  • le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo 2020 in tutta Italia.

Come indicato nella circolare numero 7 dell’11 marzo 2020, le scadenze congelate

dalla sospensione sono quelle che riguardano le rateazioni ordinarie dei premi INAIL, inclusa la prima, con scadenza compresa nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile.

Le rate sospese saranno, poi, versate nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.

Il testo specifica:

“In merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”

Premi INAIL, versamenti e adempimenti: istruzioni sulla sospensione delle scadenze

L’INAIL, inoltre, fa chiarezza anche su altri versamenti e adempimenti che subiscono variazione in questo periodo di emergenza coronavirus e fornisce specifiche indicazioni anche su altri tre fronti:

  • la dichiarazione delle retribuzioni 2019;
  • la domanda per ottenere lo sconto per prevenzione, scaduta il 2 marzo;
  • la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti
  • della riscossione.

Sul primo punto, la circolare specifica che le aziende che hanno intenzione di beneficiare della sospensione devono trasmettere una domanda ad hoc

entro il 15 maggio 2020 utilizzando l’apposito modulo e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile sul sito istituzionale www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda la riduzione del premio INAIL bisogna distinguere due situazioni per cui vale la stessa scadenza del 15 maggio:

  • necessità di inviare la domanda per ottenere lo sconto, è possibile utilizzare il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile dal 1° maggio, che consentirà agli interessati di inoltrare telematicamente la richiesta insieme alla documentazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza che sono stati realizzati e alla domanda di sospensione degli adempimenti Inail;
  • necessità di fornire la documentazione integrativa per domande già presentate, è necessario allegare la dichiarazione di “versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati” e produrre telematicamente la documentazione integrativa.

Infine, fino al 30 marzo lo stop riguarda anche la notificazione di verbali di accertamento e illeciti amministrativi. Nella notizia pubblicata il 12 marzo che ha accompagnato la pubblicazione della circolare INAIL si legge:

“Entro il mese di maggio dovranno essere effettuati i versamenti dei carichi affidati agli agenti di riscossione in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile, che sono stati sospesi per le persone fisiche e le aziende dei Comuni indicati nel dpcm del primo marzo. Negli stessi Comuni è stato differito dal 28 febbraio al 31 maggio il termine di versamento per chi ha aderito alla cosiddetta “rottamazione ter” ed è stata sospesa fino al 30 marzo la notificazione dei verbali unici di accertamento e degli illeciti amministrativi.”

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