Domanda cassa integrazione: come calcolare il termine di scadenza dei 30 giorni

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Scadenza per la domanda di cassa integrazione, dall'INPS le istruzioni su come calcolare il termine dei 30 giorni per presentare la richiesta. Linea morbida sul calcolo da considerare per CIGO, ASO, CISOA, CIGD. I nuovi chiarimenti sono arrivati con il messaggio numero 2901 del 21 luglio.

Domanda cassa integrazione: come calcolare il termine di scadenza dei 30 giorni

Scadenza per la domanda cassa integrazione, come calcolare il termine dei 30 giorni? La risposta arriva dall’INPS con il messaggio numero 2901 del 21 luglio 2020: “non deve intendersi in termini assoluti”, spiega l’Istituto.

Gli ultimi chiarimenti sul tema tracciano una linea morbida per il calcolo della data ultima per presentare richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali.

Come stabilito dalle più recenti novità normative, il Decreto Rilancio e il DL numero 52 del 2020, la domanda di cassa integrazione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le regole si applicano alle seguenti prestazioni:

  • cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
  • assegno ordinario (ASO);
  • cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
  • cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).
INPS - Messaggio numero 2901 del 21 luglio 2020
Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all’applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative.

Scadenza per la domanda cassa integrazione: come calcolare il termine dei 30 giorni

Con il messaggio numero 2901 del 21 luglio 2020, l’INPS chiarisce come deve essere effettuato il calcolo della data di scadenza per la presentazione della domanda di cassa integrazione.

Nel testo si legge:

“Il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente”.

Particolare attenzione in caso di domanda per un arco temporale di durata plurimensile: il regime decadenziale riguarda solo il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti già scaduto.

Il messaggio riporta un esempio pratico: se una domanda di CIGO di 8 settimane dal 6 luglio all’8 agosto viene trasmessa oltre il 31 agosto, e quindi nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, la decadenza riguarda solo il periodo di luglio.

I giorni dal 1° all’8 agosto sono salvi, ma il datore di lavoro deve presentare una nuova domanda nei termini stabiliti.

Scadenza domanda cassa integrazione in deroga sportivi e aziende plurilocalizzate: atteso il rilascio della procedura

Particolari indicazioni riguardano, invece, la cassa integrazione in deroga per gli sportivi professionisti e quella richiesta dalle aziende plurilocalizzate per le settimane successive alle prime 9.

In questi due casi il regime di decadenza non è ancora applicabile. Nel testo del messaggio si legge:

“In ragione del recente riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle competenze a carico dell’Istituto per la gestione delle domande di queste due misure, le procedure informatiche per l’acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure sono in corso di rilascio.”

Dal momento che ancora non sono disponibili le procedure informatiche per le domande, la scadenza viene spostata in avanti: gli effetti del regime decadenziale, per questi specifici trattamenti, diventano operativi dopo 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi servizi online.

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