Il fortino dei dati delle precompilate

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

Analisi e commento della novità attualmente prevista dal Decreto Fiscale, in via di conversione, sulla validità dei dati relativi agli oneri dei contribuenti trasmessi all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione delle dichiarazioni precompilate e dei controlli fiscali.

Il fortino dei dati delle precompilate

Il DL n. 146 del 21 ottobre 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, il cosiddetto Decreto Fiscale di cui si parla in questi giorni, si avvia a giungere al termine del suo iter parlamentare di approvazione con alcune interessanti novità rispetto alla sua formulazione iniziale.

Una di queste, contenuto nell’articolo 5 ter del documento in commento, riguarda la validità dei dati relativi agli oneri dei contribuenti trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi ai fini della predisposizione delle dichiarazioni precompilate e dei controlli fiscali.

Il fortino dei dati delle precompilate: le regole in vigore

Chi utilizza le dichiarazioni precompilate messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sa che, apportando una qualsiasi modifica che incida sull’ammontare del reddito, come sula liquidazione delle imposte è tenuto a conservare tutta la documentazione di redditi, ritenute, oneri e versamenti, perdendo così la possibilità di fruire indirettamente dell’esonero della conservazione dei documenti inerenti per effetto della esimente prevista dal Decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175.

Il citato decreto dal titolo Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata all’articolo 5 Limiti ai poteri di controllo dispone infatti che:

“1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.”

Il testo prosegue in questo modo al comma 2:

“2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).”

L’articolo 5 ter nell’attuale impostazione del Decreto Fiscale 2022 modifica le disposizioni sopra riportate dando la possibilità di modificare la dichiarazione senza perderne i vantaggi, aggiungendo le seguenti parole in prosecuzione a quanto stabilito al comma 2:

“Ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti dai soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.

Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica”.

Il fortino dei dati delle precompilate: la novità in arrivo

In sostanza viene meno l’obbligo di conservazione dei documenti probatori relativamente a tutto quanto riportato nella dichiarazione modificata come oggi previsto dall’attuale testo normativo limitando lo stesso ai dati aggiunti ed a quanto relativamente modificato mantenendo l’esonero per quanto già riportato nella precompilata.

Esemplificando: indicando un importo maggiore di un qualsiasi onere si dovrà conservare ai fini del controllo formale il solo documento che ha portato alla modifica del dato.

La disposizione dell’articolo 5 ter è sicuramente un primo passo avanti, la stessa sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra in una sua pubblica dichiarazione parla di “un primo passo importante di semplificazione per il contribuente” aggiungendo che “il prossimo passo sarà di estendere questa semplificazione anche ai contribuenti che si avvalgono di un CAF”.

Ma perché non a tutti?

Non si comprende infatti perché il frutto di questo notevole sforzo della macchina amministrativa dell’Agenzia delle Entrate ed ancor più degli operatori economici e degli intermediari interessati dalla trasmissione dei dati relativi agli oneri e spese sostenuti dal contribuente debba essere riservato ad una platea marginale dei contribuenti italiani e cioè solo una parte del 15 per cento circa di fruitori della dichiarazione precompilata, che la inviano autonomamente senza apportare modifiche.

Si cela forse in questo una voce di entrata mascherata nel fatto che buona parte dei contribuenti non sono così ligi ed attenti nel conoscere le agevolazioni e nel conservare i documenti inerenti e che la libera fruizione di questi dati possa creare una importante riduzione delle entrate nelle casse erariali?

Ai lettori la risposta.

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