Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) rende il concordato preventivo biennale per le partite IVA molto più attrattivo e meno rischioso, cancellando il rischio di decadenza in caso di irregolare adesione, introducendo il diverso principio di inefficacia dell’istituto
Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, giornalisticamente noto come “Decreto correttivo Omnibus”, ha apportato innumerevoli variazioni alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale per le partite IVA che analizzeremo qui sulle pagine di Informazione Fiscale in diversi successivi interventi di approfondimento.
È tuttavia possibile affermare da subito che queste modifiche risultano tutte tese a incentivare al massimo l’adesione o il rinnovo della stessa, rendendolo sensibilmente più appetibile rispetto al passato e rimuovendo quelle criticità operative che avevano generato preoccupazioni tali da scoraggiare numerosi contribuenti con riferimento ai bienni 2024-2025 e 2025-2026.
Il decreto, entrato in vigore il 13 agosto 2026, ridisegna radicalmente gli effetti derivanti da un’avvenuta adesione in assenza dei requisiti previsti o in presenza di cause di esclusione.
Tutte queste novità saranno oggetto di approfondimento in due imperdibili webinar formativi:
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Il quadro prima del decreto Omnibus
Al fine di comprendere la portata delle novità introdotte con il decreto correttivo Omnibus, è bene richiamare quanto previsto dalla norma previgente in ordine alle conseguenze poste a carico dei contribuenti che esprimevano adesione al CPB non rispettando i requisiti richiesti dalla norma o in presenza di una o più condizioni di esclusione.
Secondo l’originaria formulazione dettata dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, chi formalizzava l’accordo pur trovandosi sprovvisto dei requisiti di ammissibilità o in presenza di cause di esclusione andava incontro a decadenza.
Le conseguenze della decadenza, disciplinate dall’articolo 22 del decreto concordato, sono estremamente pesanti:
- Il contribuente perde l’accesso a tutti i benefici premiali ed economici concessi dall’accordo, come la tassazione sostitutiva (flat tax) sulle eccedenze di reddito e le agevolazioni relative al regime premiale ISA;
- Contestualmente, scatta una “punizione” a carico del contribuente infedele: il contribuente decaduto dal CPB, pur avendo perso i benefici, è comunque tenuto a versare imposte e contributi INPS calcolati sui valori concordati, qualora risultino superiori a quelli effettivi.
In caso di decadenza, quindi, il contribuente viene “punito” sotto due punti di vista: da un lato tutti i benefici vengono meno, per l’intero biennio, ma, dall’altro lato, resta il vincolo di calcolare imposte e contributi sul più alto tra i valori effettivi e quelli concordati.
Infatti, posto che il concordato viene meno, se il reddito e/o il valore della produzione netta IRAP sono più alti di quelli concordati, la tassazione avviene sui valori effettivi.
Di contro, se i valori effettivi sono inferiori rispetto a quelli concordati, resta il vincolo rispetto a questi ultimi, in forza di quanto disposto dall’articolo 22 del decreto CPB.
Più semplicemente, la decadenza pone il contribuente nella situazione di restare vincolato al CPB solo per quanto riguarda i possibili risvolti negativi, perdendo invece tutti quelli positivi
Le cause di decadenza dal concordato sono molteplici e alcune di esse, di particolare rilievo, sono state modificate dal decreto Omnibus, “alleggerendo” in maniera considerevole i rischi legati a una non corretta gestione dell’istituto.
Tra le modifiche apportate spicca, appunto, quella qui in esame, che qualifica l’avvenuta adesione irregolare non quale causa di decadenza, bensì come motivo di inefficacia del patto con il fisco.
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La svolta del correttivo Omnibus: l’adesione irregolare diventa inefficace
L’articolo 28 del decreto correttivo Omnibus ha operato numerose modifiche al decreto CPB (d.lgs. 13/2024).
Nel dettaglio:
- ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell’articolo 22, cancellando la decadenza per mancanza iniziale dei requisiti o presenza di cause di esclusione;
- ha inserito l’articolo 10, comma 2-bis, stabilendo che l’adesione in assenza dei requisiti di accesso è priva di effetti;
- ha inserito l’articolo 11, comma 1-bis, sancendo che l’adesione in presenza di cause di esclusione è priva di effetti.
L’effetto combinato di tali modifiche è quello di introdurre una radicale svolta nella definizione delle conseguenze di un’avvenuta adesione in assenza del rispetto dei requisiti richiesti o in presenza di cause di esclusione: l’adesione viziata da errori originari non è più colpita da decadenza, ma viene considerata priva di effetti fin dal principio.
L’accordo si considera nullo, come se non fosse mai stato stipulato tra il Fisco e il contribuente
Le conseguenze operative della clausola di inefficacia
La qualificazione dell’adesione viziata come priva di effetti muta radicalmente la posizione del contribuente.
L’irregolare comportamento tenuto non resta certamente privo di conseguenze, ma le stesse sono, fuori di dubbio, molto meno pesanti rispetto a quelle previste in caso di decadenza.
Posto che il concordato si considera come mai concluso, il contribuente:
- non può applicare l’imposta sostitutiva (flat tax) per la tassazione delle eccedenze di reddito concordato rispetto al reddito antecedente il biennio concordatario;
- non può determinare le imposte dirette e i contributi previdenziali INPS prendendo a base i valori concordati in luogo di quelli effettivi, perdendo l’eventuale risparmio d’imposta derivante da un reddito reale superiore a quello proposto. Viceversa, laddove i valori effettivi risultino inferiori a quelli concordati, l’errore commesso a monte si può rivelare favorevole, consentendo, infatti, al contribuente (stante la nullità dell’accordo con il fisco) di prendere legittimamente in considerazione i soli valori effettivi.
Non può avvalersi dei benefici connessi al regime premiale ISA, quali la riduzione dei termini di accertamento e l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni dei crediti oltre 5.000 euro ed entro le soglie previste per i contribuenti che ottengono la massima affidabilità.
Conclusioni
In conclusione, alla luce delle novità introdotte nella norma, i contribuenti che intendono valutare l’adesione al CPB 2026-2027 restano vincolati alla puntuale verifica del rispetto dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause di esclusione. Tuttavia, è innegabile che tale verifica potrà essere effettuata con una maggiore “serenità”, nella consapevolezza che in caso di errore il concordato sarà considerato come mai sottoscritto, e non invece vincolante e oggetto di decadenza.
Doppio appuntamento formativo a settembre a tema Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA:
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CPB senza preoccupazioni: l’adesione irregolare diventa inefficace