Contributi Inps Srl: i “falsi miti” sul socio finanziatore

Francesco Oliva - Leggi e prassi

In quali casi un imprenditore (e amministratore) può essere inquadrato come “socio finanziatore” e quali sono le conseguenze ai fini del corretto versamento dei contributi INPS?

Contributi Inps Srl: i “falsi miti” sul socio finanziatore

L’inquadramento previdenziale dei soci e amministratori nelle S.r.l. è terreno di scontro quotidiano tra contribuenti e INPS.

La complessità nasce dalla sovrapposizione di ruoli, tipici della PMI italiana: socio, amministratore e lavoratore spesso si fondono nella stessa persona.

Online abbondano strategie “fuffarole” che consentirebbero di evitare, non si sa come e in base a quali norme, il pagamento dei contributi previdenziali.

Molte di queste strategie sono totalmente farlocche o, nei migliori dei casi, poggiano su basi giuridiche fragili e che espongono a pesantissimi accertamenti.

Doppia attività, doppia contribuzione INPS

Partiamo da un concetto generale e molto importante.

Dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010, il principio di prevalenza (pagare una sola cassa o gestione INPS) è stato fortemente limitato.

Oggi vige il principio dell’autonomia delle gestioni:

Se un soggetto svolge entrambi i ruoli (gestisce come amministratore e lavora operativamente come socio), l’INPS richiede legittimamente l’iscrizione a entrambe le gestioni.

A questo proposito, recentemente ci siamo imbattuti in una serie di pubblicità online di consulenti che promettevano di “liberare gli imprenditori dalla zavorra inutile dei contributi INPS, anche per coloro che amministrano l’azienda”... Ma in che senso? Come può un socio di maggioranza di S.r.l. che è anche amministratore della stessa a non pagare né gestione IVS né contributi INPS nella sua busta paga? In effetti, non si può.

Peraltro, non si capisce neanche quale possa essere la convenienza di questo nuovo magico consiglio fuffarolo, visto che non parliamo di imposte ma di contributi, quindi di soldi che comunque consentiranno all’imprenditore di percepire la pensione in futuro.

Il falso mito del socio finanziatore

Un altro dei pericolosi consigli diffusi sul web suggerisce di inquadrarsi come semplice socio finanziatore o di puro capitale per evitare l’iscrizione alla Gestione IVS INPS Commercianti.

Attenzione: non basta la definizione formale, in caso di accertamento l’INPS richiederà i contributi e, soprattutto, le sanzioni sui versamenti non eseguiti!

Il rischio del “socio di facciata”

L’INPS non si ferma a come il socio viene definito nell’atto notarile o in Camera di Commercio e quindi in visura camerale.

L’Istituto applica il principio della realtà effettiva.

Se un socio si dichiara finanziatore ma:

  • è presente quotidianamente nei locali aziendali;
  • svolge mansioni esecutive (vendita, logistica, segreteria);
  • non ha altri dipendenti che svolgono tali compiti.

...allora l’INPS procederà all’iscrizione d’ufficio con recupero degli arretrati e sanzioni...

Il socio finanziatore è tale solo se il suo apporto è esclusivamente economico-finanziario, non lavorativo.

Quando si può evitare legalmente la Gestione Commercianti?

Non è necessario inventare qualifiche, ma analizzare la struttura aziendale.

L’iscrizione alla Gestione Commercianti non è dovuta se:

  • vi è mancanza di operatività: il socio si limita a percepire dividendi e l’amministratore svolge solo atti di alta amministrazione (senza “sporcarsi le mani” nel ciclo produttivo);
  • presenza di una struttura organizzativa vera: se la società ha dipendenti o altri soci che svolgono materialmente l’attività, è più facile dimostrare che il socio amministratore non presta lavoro prevalente;
  • si è socio amministratore di holding: chi gestisce solo partecipazioni societarie e non una realtà operativa non deve iscriversi ai Commercianti.

L’onere della prova: una difesa possibile

Secondo la giurisprudenza consolidata spetta all’INPS provare l’attività lavorativa del socio.

L’Istituto non può presumere il lavoro basandosi solo sulla quota di partecipazione o sulla carica societaria.

Tuttavia, il contribuente deve essere pronto a documentare l’assenza di operatività.

Se l’INPS invia un avviso di addebito basato su automatismi, è fondamentale impugnarlo immediatamente per evitare che la pretesa diventi definitiva.

Le scorciatoie, come la qualifica di socio finanziatore, sono spesso controproducenti se non corrispondono al vero. Espongono il contribuente a danni pesantissimi: le sanzioni INPS sono del 60%!

La strada corretta è una pianificazione previdenziale e fiscale ragionata e trasparente: valutare se l’attività operativa è davvero prevalente e, in caso di pretese eccessive dell’INPS, difendersi dimostrando l’effettiva natura dell’incarico di amministratore.

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