Noleggio con conducente esente IVA per il taxi acqueo

Noleggio con conducente esente IVA quando il servizio svolto è equiparabile a quello dei taxi: ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 50/E del 5 luglio 2018.

Noleggio con conducente esente IVA per il taxi acqueo

Il noleggio con conducente è esente IVA quando il servizio reso è equiparabile a quello del taxi acqueo.

A fornire alcuni importanti chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E del 5 luglio 2018, nella quale è affrontato il tema specifico dell’esenzione IVA sul servizio di trasporto di passeggeri effettuato tramite imbarcazioni nel Comune di Venezia con autorizzazione diversa dalla licenza taxi.

La richiesta di chiarimenti arriva a fronte delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017, con le quali sono state modificate le regole applicabili alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

L’esenzione IVA si estende anche al servizio di noleggio con conducente qualora il servizio si ritenga assimilabile e non concorrenziale con quello svolto dal taxi acqueo.

Noleggio con conducente: ecco quando è esente IVA

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E partono dall’illustrare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

A partire dal 1° gennaio 2017, le prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate tramite mezzi di trasporto marittimo, lacunare, fluviale o lagunare non sono più esenti ma assoggettati all’aliquota IVA del 5%.

La nuova formulazione dell’articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 mantiene il regime di esenzione IVA soltanto per le “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza” (taxi).

Quindi, sulla base delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017, i servizi di trasporto di persone sono esenti IVA nel caso in cui:

  • avvengano in ambito c.d. urbano ovvero tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri;
  • siano effettuati mediante “veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi che è ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall’articolo 2 della Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Tale tipologia di esenzione si applica anche ai taxi acquei, peculiarità specifica del Comune di Venezia e sono pertanto esenti IVA anche le prestazioni rese tramite gondole o motoscafi.

Proprio in riferimento alla peculiare situazione della società istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime fiscale di esenzione IVA è applicabile anche nel caso di noleggio con conducente di imbarcazioni, soltanto, tuttavia, nel peculiare territorio veneziano.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 50/E del 5 luglio 2018
Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni -Noleggio con conducente

Noleggio con conducente esente IVA a Venezia

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è in linea con la soluzione interpretativa proposta dalla società istante. Per via della peculiarità dell’attività di trasporto svolta, le prestazioni rese seppure con una licenza diversa da quella di servizio taxi godono dell’esenzione IVA.

Questo perché l’attività di noleggio con conducente è assimilabile alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza e, in quanto tali, esenti dal tributo a prescindere dalla tipologia di licenza o autorizzazione:

si fa presente che, alla luce della peculiare regolamentazione dell’attività - di trasporto dei passeggeri espletata dall’istante - alla Società è concesso, con riguardo all’utilizzo del medesimo natante, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi acqueo e del servizio di noleggio con conducente, in deroga a quanto ordinariamente previsto per il resto del territorio nazionale. Ciò dipende dalla peculiarità del territorio in cui, tra l’altro, come evidenziato dall’istante in premessa, la concreta operatività è identica per qualunque licenza: che si tratti di taxi, noleggio o mezzo con licenza doppia.

È questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E, con la quale è stabilita in sostanza una speciale deroga per il servizio di trasporto anche tramite attività di NNC nel Comune di Venezia rispetto a quanto previsto dalla normativa generale.

L’esenzione IVA riguarda esclusivamente la mera attività di noleggio con conducente e non l’utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turistica e simili.

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