Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Coronavirus: dall'INPS l'anticipazione della proroga dei contributi previdenziali e degli adempimenti in scadenza oggi, lunedì 16 marzo 2020. La norma sarà contenuta nel decreto legge su cui si attende la conferma ufficiale al termine del Consiglio dei Ministri in programma in mattinata.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS

Coronavirus: dall’INPS l’annuncio della proroga della scadenza prevista per i contributi che si sarebbero dovuti versare oggi 16 marzo 2020.

La norma dovrà trovare posto nel decreto legge, su cui si attende la conferma ufficiale, al termine del Consiglio dei Ministri in programma in mattinata.

Preme sottolineare, infatti, che non si tratta di un provvedimento ufficiale o di una legge ma di un semplice comunicato stampa. Uno strumento del quale comunque ci si può fidare alla luce del generale principio dell’affidamento previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.

In particolare, nella serata di sabato 14 marzo, l’INPS ha diramato un comunicato stampa in cui si legge che:

In un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo

Proroga contributi INPS in scadenza lunedì 16 marzo 2020
Comunicato stampa INPS

Al momento l’ipotesi che va per la maggiore a livello giornalistico è che le misure già adottate ed ufficiali per la cd prima zona rossa - che i lettori interessati possono approfondire nei paragrafi successivi di questo articolo - siano estese tout court a livello nazionale.

Per l’ufficialità si dovrà tuttavia attendere l’emanazione del decreto legge, al centro del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020.

Proroga e sospensione contributi INPS ed altri adempimenti previdenziali ed assistenziali: possibile estensione della circolare INPS 37/2020 (relativa alla sola prima zona rossa) a tutta Italia?

Coronavirus, la circolare numero 37 del 12 marzo 2020 ha fornito le istruzioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

La sospensione ha come oggetto gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria le cui scadenze sono comprese tra il 24 febbraio ed il 30 aprile.

La ripresa dei versamenti può avvenire anche con una soluzione a rate, fino ad un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire da maggio 2020.

Con la circolare numero 37 del 12 marzo 2020, l’INPS fornisce quindi tutte le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 in risposta all’emergenza coronavirus.

Adesso occorrerà valutare se il decreto legge di prossima emanazione conterrà queste misure, estendendole a tutta Italia, o introdurrà nuovi strumenti di agevolazioni per imprese e lavoratori.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: i dettagli della circolare

La sospensione e proroga della scadenza dei contributi INPS riguarda al momento i soggetti dei territori della cosiddetta prima zona rossa, ovvero i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, individuati nell’allegato del dpcm del 1° marzo 2020:

  • Bertonico;
  • Casalpusterlengo;
  • Castelgerundo;
  • Castiglione d’Adda;
  • Codogno;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • San Fiorano;
  • Somaglia;
  • Terranova dei Passerini;
  • Vo’.

Gli adempimenti oggetto della sospensione sono, invece, quelli relativi al periodo compreso tra il 24 febbraio e il 31 marzo 2020.

INPS - Circolare numero 37 del 12 marzo 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: i soggetti interessati

L’articolo 5 del dpcm numero 9 del 2 marzo 2020 prevede sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti, alla data del 23 febbraio 2020, nei territori della zona rossa.

La misura è pensata per aiutare i cittadini in difficoltà, nello specifico quelli delle aree più colpite dall’emergenza coronavirus, in particolare:

  • datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • committenti e liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

Tra i soggetti interessati ci sono anche quelli che rientrano nell’articolo 8 del decreto, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree indicate.

Per tale categoria sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Nelle previsioni dell’articolo 8 rientrano le seguenti categorie:

  • datori di lavoro privati;
  • lavoratori autonomi (commercianti);
  • committenti obbligati alla Gestione separata.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: le istruzioni per aziende con dipendenti

Alle aziende con dipendenti operanti nei comuni indicati sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che si riferisce ad “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.

Allo stesso modo le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno individuate dal codice di autorizzazione “7L”, che corrisponde ad “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.

Le aziende in questione sono quelle individuate dai codici ATECO presenti nella tabella riassuntiva.

Attività Codice ATECO Descrizione
Alberghi ATECO 55.10.00 fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
Villaggi turistici ATECO 55.20.10 inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
Ostelli della gioventù ATECO 55.20.20 inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
Rifugi di montagna ATECO 55.20.30 inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
Colonie marine e montane ATECO 55.20.40 fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence ATECO 55.20.51 fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole ATECO 55.20.52 non presente
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte ATECO 55.30.00 fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi
Gestione di vagoni letto ATECO 55.90.10 case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ATECO 55.90.20 case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
Attività delle agenzie di viaggio ATECO 79.11.00 attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura
Attività dei tour operator ATECO 79.12.00 attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi

La compilazione del flusso Uniemens prevede l’inserimento nell’elemento DenunciaAziendale, AltrePartiteACredito, CausaleACredito dei nuovi codici:

  • “N966”, riferito a “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”;
  • “N967”, riferito a “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”.

Devono poi essere inserite le relative SommeACredito (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei DatiQuadratura, TotaleADebito e TotaleACredito potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con F24 oppure ad un credito azienda o un saldo a zero.

Per le aziende con più sedi operative la denuncia Uniemens deve avvenire come segue: nell’elemento DenunciaAziendale, AltrePartiteACredito, CausaleACredito della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con le causali “N966”, ”N967” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento TrattQuotaLav dovrà essere valorizzato con “S”.

Per quanto riguarda Artigiani e commercianti nel periodo di sospensione non sono previste scadenze.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: liberi professionisti e committenti della gestione separata

Per i soggetti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i seguenti versamenti:

  • compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
  • compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

Nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, bisogna inserire il valore 24: “sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020” (per chi rientra nell’articolo 5 del decreto).

Per chi rientra nell’articolo 8, invece, il valore da inserire è 25.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: altri soggetti

Per le aziende agricole che assumono manodopera, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3°
trimestre 2019.

Sono inoltre sospesi i contributi per i datori di lavoro domestico relativi al primo trimestre del 2020.

La sospensione riguarda anche i dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica.

Nello specifico, a titolo di esempio, i seguenti soggetti:

  • aziende con personale iscritto alla Gestioni pubblica per effetto di previsioni legislative ovvero con personale che ha optato per il mantenimento della iscrizione ad un fondo o cassa della Gestioni pubblica per la facoltà attribuita dal legislatore;
  • scuole primarie parificate e asili eretti in enti morali, il cui personale docente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della L. n. 176/41;
  • associazioni o fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP ai sensi della L. n. 389/89.

I contributi sospesi dovranno essere anche riportati nei rispettivi campi ContributoSospesoCalam e ContributoSospesoPrev.

Dovrà inoltre essere compilato l’elemento DataFineBeneficioCalamita con la data
30 aprile 2020.

Al momento della restituzione della contribuzione sospesa, quindi a partire dalla denuncia del mese di maggio 2020, dovrà essere compilato l’elemento
AltriImportiDovuti_Z2 indicando nel campo AnnoMese il periodo del contributo sospeso, nel campo Gestione il codice della Gestione a cui detti contributi si riferiscono, nel campo TipologiaDovuto il Codice 33 “Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi” e nel campo ImportoDovuto il valore del contributo restituito.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: modalità di recupero dei contributi sospesi

Per i soggetti che rientrano nell’articolo 5 del decreto in questione la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per quelli che invece rientrano nell’articolo 8 è previsto il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: versamenti dell’agente della riscossione e altri termini

La sospensione dei termini di versamento riguarda anche i carichi affidati all’agente della riscossione e dagli avvisi di addebito.

In questo caso tuttavia la sospensione interviene ope legis e non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del medesimo periodo di sospensione.

Tra gli altri termini sospesi ci sono anche i seguenti:

  • i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
  • i termini relativi ai processi esecutivi e quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Fino al 31 marzo 2020 sono dunque sospesi:

  • la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione;
  • la notificazione degli illeciti amministrativi;
  • i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta di cui agli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Un caso specifico riguarda la regolarità contributiva a fini DURC.

In presenza della verifica le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 21 febbraio 2020 devono essere regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

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