Coronavirus, le istruzioni FNC e CNDCEC per gli organismi di vigilanza delle imprese

Alessio Mauro - Commercialisti ed esperti contabili

Coronavirus, con il comunicato stampa del 27 aprile 2020 FNC e CNDCEC mettono a disposizione degli organismi di vigilanza delle imprese un documento per mettere in guardia dai maggiori rischi del momento: l'emergenza epidemiologica e le azioni delle organizzazioni criminali.

Coronavirus, le istruzioni FNC e CNDCEC per gli organismi di vigilanza delle imprese

Coronavirus, FNC e CNDCEC mettono a disposizione degli organismi di vigilanza un documento che fa il punto sui principali rischi del periodo.

Lo rende noto il comunicato del 27 aprile 2020.

I temi su cui si concentra la pubblicazione sono l’emergenza epidemiologica e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

lo studio dà conto delle linee guida per agevolare le imprese nelle misure di sicurezza sul lavoro per evitare i contagi e dei principali reati relativi alle infiltrazioni di criminalità.

Il documento ha lo scopo di facilitare la corretta applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo numero 231 dell’8 giugno 2001.

Coronavirus, le istruzioni FNC e CNDCEC agli organismi di vigilanza delle imprese: l’emergenza epidemiologica

Parte della pubblicazione FNC e CNDCEC, diffusa con il comunicato stampa del 27 aprile 2020, intende supportare l’azione degli organismi di vigilanza con particolare attenzione sulle misure da intraprendere in risposta all’emergenza coronavirus.

FNC e CNDCEC - Le istruzioni agli organi di vigilanza delle imprese, diffuse con il comunicato stampa del 27 aprile 2020
Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria.

Negli enti che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo numero 231 dell’8 giugno 2001, diviene centrale il ruolo dell’organismo di vigilanza.

Nel documento vengono affrontati i principali rischi legati all’emergenza sanitaria.

Le contromisure devono partire da quanto prevede il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Le norme vigenti prevedono inoltre l’obbligo di adottare tutte le misure per tutelare i propri dipendenti e collaboratori dal rischio biologico connesso all’emergenza.

Nello specifico il dpcm dell’11 marzo 2020 prevede le seguenti misure:

  • l’attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • l’incentivo a ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • l’assunzione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
  • l’incentivo alle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • la limitazione, per le sole attività produttive, agli spostamenti all’interno dei siti e sia contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • per le attività produttive: intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

A queste misure si aggiungono le indicazioni fornite dall’INAIL in vista dell’avvio della fase 2.

Restano valide inoltre le raccomandazioni del protocollo di gestione che consistono nei seguenti interventi a scopo precauzionale:

  • la puntuale informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità;
  • la definizione delle modalità di ingresso in azienda (es. prima dell’accesso al luogo di lavoro il lavoratore potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea);
  • l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
  • la garanzia di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • la messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani e precauzioni igieniche personali;
  • la dotazione di dispositivi di protezione individuale (es. guanti, mascherine, ecc.) per il personale;
  • l’accesso contingentato agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack);
  • la definizione di una diversa organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
  • l’individuazione di orari e modalità di entrata e uscita dei dipendenti;
  • la limitazione degli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
  • la gestione dei casi di presenza di una persona sintomatica in azienda;
  • la prosecuzione nella sorveglianza sanitaria (attraverso visite preventive, visite a richiesta, visite da rientro da malattia) in collaborazione con il RLS;
  • la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Coronavirus, le istruzioni FNC e CNDCEC agli organismi di vigilanza delle imprese: il rischio di infiltrazioni criminose

Una parte sostanziosa della pubblicazione della Fondazione e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti è dedicata ai fenomeni di criminalità finanziaria.

L’emergenza coronavirus, infatti, aumenta i rischi di possibili attività criminali ed infiltrazioni all’interno delle imprese.

Uno degli aspetti è legato all’indebitamento per fronteggiare le difficoltà economiche: tale situazione favorisce il reato dell’usura e l’acquisizione diretta o indiretta di imprese da parte delle organizzazioni criminali.

Le raccomandazioni ai controlli serrati sono stati più volte evidenziati dalla Banca d’Italia.

In una comunicazione successiva le raccomandazioni sono riprese ed approfondite dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia che chiede a tutti di segnalare tempestivamente anomalie legate all’applicazione della normativa antiriciclaggio del decreto legislativo numero 231 dell’8 giugno 2001.

Per agevolare tale compito vengono individuati i comportamenti che possono divenire indicatori di anomalie.

Tra i rischi, infatti, ci sono anche le operazioni di rilevamento o infiltrazione in imprese in crisi per effettuare azioni di riciclaggio.

In tal senso devono essere controllate con grande attenzione tutte le operazioni relative agli assetti societari ed ai trasferimenti anomali di partecipazioni.

C’è poi il rischio di corruzione per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per l’attività di assistenza e ricerca.

Inoltre si presenta il rischio di truffa aggravata per l’accaparramento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato.

Un ultimo aspetto riguarda i pagamenti elettronici: può avvenire la compravendita di beni inesistenti o contraffatti, o comunque a prezzi non di mercato.

I reati che più facilmente possono verificarsi e le relative fattispecie sono riportate nella tabella riassuntiva.

Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 Fattispecie
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata
Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio
Art. 25-ter Reati societari
Art. 25-sexies Abusi di mercato
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio
Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

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