Controllo formale: salva la cartella non preceduta dall’avviso di accertamento

In casso di non riconoscimento di un credito IVA sul mero controllo formale dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale in cui il credito IVA era sorto e non per una contestazione di merito, non è necessario che la cartella di pagamento sio preceduta da un avviso di accertamento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 3185 del 9 febbraio 2021.

Controllo formale: salva la cartella non preceduta dall'avviso di accertamento

Quando l’Ufficio disconosce un credito IVA sul mero riscontro formale dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale in cui il credito IVA era sorto e non per una contestazione di merito, la cartella di pagamento non deve essere preceduta da un avviso di accertamento.

In fase processuale il contribuente può sempre dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio ha disconosciuto. Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3185 del 9 febbraio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 3185 del 9 febbraio 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 3185 del 9 febbraio 2021.

La decisione - La Commissione tributaria regionale, confermando la decisione di prime cure, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in una controversia avente ad oggetto il ricorso avverso una cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2009, aveva disconosciuto la detraibilità del credito IVA maturato nell’esercizio 2007 ed inserito nella dichiarazione relativa all’esercizio di imposta 2008, sul presupposto che la contribuente aveva omesso la dichiarazione.

I giudici di merito hanno ritenuto che l’Ufficio finanziario, prima di notificare la cartella di pagamento, avrebbe dovuto notificare il prodromico avviso di accertamento.

Avverso la sentenza l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art 36 -bis del DPR n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del DPR nr 633 del 1972.

A parere della ricorrente l’Agenzia ben può, avvalendosi della procedura di controllo automatizzata, verificare la corrispondenza fra il valore del credito indicato come credito dell’anno precedente e riportato nella dichiarazione presentata per l’anno di imposta successivo, con l’importo esposto nella dichiarazione relativa all’anno precedente in cui il credito è maturato.

Il Collegio di legittimità ha ritenuto il motivo di doglianza fondato e cassato con rinvio la decisione impugnata.

Nella sentenza in commento i giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo l’Amministrazione finanziaria operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione

“che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”

In altre parole, se l’oggetto della contestazione da parte dell’Ufficio accertatore attiene esclusivamente alla spettanza di detrazioni e crediti indicati dal contribuente in dichiarazione, senza alcuna attività valutativa o controllo sostanziale, la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo del quatum dovuto non deve essere necessariamente preceduta da un avviso di recupero.

Nel caso di specie la CTR non si è attenuta a tale principio perché ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, implicasse un’attività valutativa.

Sulla base di tali considerazioni, ha dunque errato la CTR nel ritenere non correttamente utilizzato lo strumento di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, potendo peraltro in fase processuale il contribuente pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio ha disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni.

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