Fondo perduto, se la società è fallita non ha diritto al contributo

Diego Denora - Imposte

Fondo perduto, se la società che ha ottenuto il contributo del DL Sostegni bis è fallita prima dell'entrata in vigore del decreto, la stessa non ha diritto alle somme. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 414 del 5 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Il soggetto dovrà restituire spontaneamente l'importo insieme a interessi e sanzione ridotta per ravvedimento operoso.

Fondo perduto, se la società è fallita non ha diritto al contributo

Fondo perduto, non ha diritto ai contributi del Decreto Sostegni bis la società che è fallita.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 414 del 5 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Se il soggetto, alla data di entrata in vigore del decreto, era già oggetto di procedura concorsuale per insolvenza la percezione delle somme è considerata indebita.

Il soggetto può regolarizzare la situazione restituendo il contributo e pagando i relativi interessi e la sanzione, ridotta grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Fondo perduto, se la società è fallita non ha diritto al contributo

La società fallita non ha diritto al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni bis.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 414 del 5 agosto 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 414 del 5 agosto 2022
Articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni-bis). Contributo a fondo perduto COVID-19: soggetto dichiarato fallito.

Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, il curatore fallimentare di una società che ha richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal primo Decreto Sostegni e successivamente, prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, è stata dichiarata fallita.

L’istante chiede chiarimento sulla fruizione del contributo a fondo perduto, previsto da quest’ultimo decreto, che è stato erogato in automatico.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che la società non ha diritto al contributo in questione in quanto alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis risultava “oggetto di procedura concorsuale per insolvenza”.

Il soggetto può regolarizzare l’indebita percezione:

  • restituendo spontaneamente la somma;
  • versando i relativi interessi;
  • versando la sanzione ridotta, con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate motiva il chiarimento espresso alla luce del quadro normativo dell’agevolazione e dei precedenti chiarimenti di prassi.

Fondo perduto, esclusa la società oggetto di procedura concorsuale per insolvenza

Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni è previsto dall’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021 numero 41.

Al comma 1 prevede l’agevolazione alle partite IVA, residenti nello Stato italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il successivo comma 2 prevede inoltre che tale contributo non spetti “ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

A riguardo i chiarimenti sono stati forniti dalla circolare numero 5 del 14 maggio 2021.

Il documento di prassi precisa che per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni risultano applicabili i chiarimenti forniti per il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio, forniti dalle circolari 15 e 22 del 2020.

In merito alle imprese in liquidazione volontaria, il documento di prassi chiarisce quanto di seguito riportato:

“gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (...) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale.”

In merito ai contributi a fondo perduto Covid-19, il documento di prassi precisa inoltre che:

“che la fruizione dell’agevolazione sia consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché «non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale.”

La società in questione è stata dichiarata fallita il 24 maggio 2021, prima dell’entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021 numero 73, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Gli aiuti del Decreto Sostegni 1 e Decreto Sostegni bis si applicano nel rispetto delle regole previste per gli Aiuti di Stato dal cosiddetto “Temporary Framework”, ovvero il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Tali regole prevedono che l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Per imprese in difficoltà si intendono anche i soggetti che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Di conseguenza, nel caso in esame, la società non ha diritto ai contributi a fondo perduto.

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