Contributi lavoratori domestici su ferie non godute: come eseguire il pagamento

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Contributi lavoratori domestici: come eseguire il pagamento anche sui periodi di ferie non goduti e monetizzati alla fine del rapporto. L'INPS, con il messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021, fornisce le relative istruzioni e offre chiarimenti sull'obbligo contributivo in questo caso e in ipotesi di mancato preavviso in cui interviene l'indennità sostitutiva.

Contributi lavoratori domestici su ferie non godute: come eseguire il pagamento

Contributi lavoratori domestici: si pagano anche per i periodi di ferie non godute che, se residuano alla fine del rapporto, possono essere monetizzate e convertite in retribuzione.

L’INPS, nel messaggio numero 2330 del 17 giugno 2021, spiega come procedere.

Il pagamento della contribuzione, relativa al periodo di ferie maturate e non godute, infatti, deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Questa è una delle regole ribadite dall’Istituto nel documento di prassi con cui l’Istituto offre chiarimenti, in materia di gestione dei lavoratori domestici, sull’obbligo contributivo relativo a periodi di mancato preavviso e ferie non sfruttate.

Contributi lavoratori domestici su ferie non godute: come eseguire il pagamento

I contributi per i lavoratori domestici si versano anche relativamente ai periodi di ferie che, se non vengono fruiti, vengono imputate a retribuzione alla fine del rapporto di lavoro.

Allo stesso modo, pure l’indennità sostituiva che segue la cessazione di un rapporto di lavoro in ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso deve rientrare nel calcolo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e, anche qui, l’INPS ne specifica le modalità nel messaggio del 17 giugno.

Per quanto riguarda la monetizzazione a fine rapporto delle ferie non godute gli importi dovuti dal datore di lavoro rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato.

Ai fini contributivi, infatti, questi non sono inseriti nelle esclusioni tassative dell’articolo 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(...) il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro”.

Si legge nel documento di prassi.

Contributi lavoratori domestici in caso di mancato preavviso o ferie non godute: le istruzioni

Con riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, invece, l’INPS ribadisce che le somme corrisposte a questo titolo devono essere aggiunte, per calcolare i contributi dovuti, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.

Allo stesso tempo, però, devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

In sostanza, la corresponsione dell’indennità è soggetta al versamento dei contributi previdenziali esattamente come se, per tutta la durata del preavviso, il lavoratore avesse continuato a lavorare dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Una volta terminato il rapporto il lavoratore, oltre alla percezione dell’indennità, troverà sul proprio conto un’ulteriore copertura contributiva relativa al periodo di preavviso.

Il versamento, ad opera del datore di lavoro, deve essere eseguito tramite il Portale dei Pagamenti, all’interno del quale, dal 2013, è attiva la specifica funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale del messaggio numero 2330.

INPS - messaggio 2330 del 17 giugno 2021
Scarica il messaggio su Gestione lavoratori domestici. Pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network