Doppia laurea: le modalità di iscrizione a due corsi

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Doppia laurea, il Senato ha approvato il disegno di Legge n.2415 che consente l'iscrizione a due corsi o master contemporaneamente. È stato abolito il decreto regio risalente al 1933 che imponeva il divieto. Le nuove misure saranno in vigore a partire dal prossimo anno accademico.

Doppia laurea: le modalità di iscrizione a due corsi

La riforma per la doppia laurea è stata approvata in Senato. Il nuovo disegno di Legge sostituisce il decreto regio del 1933 e consentirà agli studenti di iscriversi a due corsi di laurea o master contemporaneamente, anche presso università diverse.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge, il MIUR, con il parere del CRUI, del CUN e del CNSU, dovrà adottare un apposito decreto che specifichi le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione.

La possibilità è concessa anche ai corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e ai corsi di specializzazione medica.

Doppia laurea: le modalità per l’iscrizione parallela a due corsi

Il Senato ha approvato il disegno di Legge n. 2415 che consente la doppia laurea, cioè l’iscrizione in contemporanea a due corsi di istruzione universitaria o master sia dello stesso ateneo, sia di altri istituti, anche online. La doppia iscrizione è consentita sia presso istituzioni italiane sia italiane ed estere. Il disegno di legge ha completato il suo iter dopo l’approvazione alla Camera lo scorso anno.

L’obiettivo della Legge è adeguare la normativa italiana agli standard dell’Unione Europea, dove la maggior parte degli ordinamenti riconosce agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, e favorire l’interdisciplinarità.

Il divieto di iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente deriva dall’art. 142 del regio decreto n. 1592 del 1933, rimasto in vigore fino ad ora.

“è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola”.

Per gli studenti, dunque, ora è possibile iscriversi a due diversi corsi di:

  • laurea;
  • laurea magistrale;
  • master;
  • dottorato di ricerca o di specializzazione;
  • diploma accademico di primo o di secondo livello, di perfezionamento o master, presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Non è consentita l’iscrizione in contemporanea a due corsi di laurea della stessa classe e a due corsi di specializzazione medica, così come non è consentita per un dottorato o un master e un corso di specializzazione medica.

Per procedere con la doppia iscrizione rimane obbligatorio il possesso dei titoli di studio necessari richiesti dall’ordinamento.

I criteri per l’ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio (decreto MIUR n. 270/2004) restano invariati.

Doppia laurea, le agevolazioni per gli studenti

Il testo approvato dal Senato prevede che lo studente iscritto a due corsi di laurea in contemporanea possa beneficiare di strumenti e servizi a sostegno del diritto allo studio, come borse di studio e alloggio, solamente per una delle due iscrizioni. La scelta è a discrezione dello studente stesso.

L’esonero, totale o parziale, del pagamento delle tasse universitarie dato dal calcolo dell’ISEE resta, invece, in vigore per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti.

Il numero massimo di iscrizioni contemporanee a corsi universitari o master non può essere superiore a due.

Il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge, sarà tenuto ad adottare un provvedimento che disciplini le modalità e i criteri per facilitare agli studenti la doppia iscrizione, anche nel caso dell’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.

Il Ministero dovrà collaborare con il CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane), il CUN (Consiglio universitario nazionale) e il CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari).

Il provvedimento dovrà prestare particolare attenzione:

  • per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria;
  • a favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti (in base ad apposite convenzioni tra due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale).

Il MIUR dovrà presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del disegno e una valutazione del suo impatto sul sistema universitario dopo la fine del terzo anno accademico dall’entrata in vigore della Legge.

Senato - DdL numero 2415
Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

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