OIC 29: il concetto di rilevanza degli errori in contabilità

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Come gestire in contabilità i cambiamenti di stime, della normativa e dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: analisi del principio contabile nazionale numero 29.

OIC 29: il concetto di rilevanza degli errori in contabilità

L’ Organismo Italiano di Contabilità ha introdotto una serie di modifiche ai principi contabili, a seguito dell’introduzione del D.Lgs 139/2015, i cui effetti hanno trovato applicazione dalla stesura dei Bilanci a partire dallo scorso 1° Gennaio 2016.

Sono diversi i principi contabili oggetto di aggiornamento normativo.

In particolare l’OIC 29, che parla dei Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ha visto modificare il concetto di rilevanza degli errori, che influisce sulle modalità della loro contabilizzazione.

Il nuovo OIC 29, infatti, contiene una definizione di errore parzialmente differente rispetto a quella presentata nella precedente versione del principio.

Vediamo di seguito tutte le novità a riguardo.

OIC 29: cambiamento di principi o di stime contabili

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se è richiesto da nuove disposizioni legislative (cambiamenti obbligatori di principi contabili) oppure se è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione del bilancio.

A questo proposito, neanche la recente normativa emergenziale introdotta per limitare gli effetti economici negativi della pandemia ha modificato questo aspetto. Si pensi al caso della sospensione degli ammortamenti: anche questa va motivata in nota integrativa.

Per quanto riguarda i cambiamenti di stime contabili, esse possono essere obbligatorie o facoltative, a seconda che siano richiesti o meno da una nuova normativa o dal cambiamento intervenuto sul principio contabile stesso.

I cambiamenti di stima obbligatori, sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili, e possono avere efficacia

  • retroattiva: se le nuove disposizioni si applicano anche alle operazioni di rifermento, avvenute nell’esercizio precedente;
  • prospettica: quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.

La regola generale proposta dall’Organismo Italiano della Contabilità è quella di preferire un’applicazione retroattiva, registrando le differenze generate da nuovi principi contabili o variazioni di stima utilizzando voci del Patrimonio Netto.

Quesgta regola generale può essere però oggetto di una proroga: il cambio valutazione può avvenire adottando un’approccio prospettico nell’applicazione di nuovi principi o stime contabili.

Ciò accade, in genere, quando sarebbe troppo oneroso applicare un cambio di valutazione a valori già contabilizzati nell’esercizio precedente.

In questo caso, i redattori di bilancio, applicheranno le nuove regole solo a partire dalla prima data in cui è opportuno e possibile effettuare il cambiamento, e se tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo principio contabile sarà applicato quindi prospetticamente.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Per quanto riguarda invece la contabilizzazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, il principio contabile 29 distingue tre differenti situazioni:

1) Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che quindi richiedono una successiva registrazione in contabilità (ad esempio definizione di una causa legale, dichiarato fallimento di un debitore, svalutazione di un’attività)

2) Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono accadimenti che non hanno incidenza contabile nell’esercizio in corso perché manifestano i propri effetti in un momento successivo come ad esempio la diminuzione del valore di mercato di alcuni strumenti finanziari avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio, perdita su cambi in operazioni in valuta, verificarsi di calamità imprevedibili che si riflettono sull’azienda, sostituzione di un debito a breve in un debito a lungo termine, avvenuta dopo il 31/12.

3) Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale se si verificano alcuni fatti di gestione, successivi alla data di chiusura del bilancio, che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale, come ad esempio il caso in cui gli amministratori possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno di questa condizione.

I fatti del tipo 1) e 3) sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i fatti del tipo 2) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti, sono illustrati nella nota integrativa, perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

OIC 29: il nuovo concetto di errore contabile

Un errore è da considerarsi rilevante se può influenzare le decisioni economiche che gli stakeholders assumono in base al bilancio.

L’OIC 29 definisce l’errore contabile quale una “rappresentazione qualitativa e quantitativa non corretta di un dato di bilancio o di un’informazione fornita in nota integrativa”.

Gli errori, quindi, non vanno confusi con i cambiamenti di stima o con i cambiamenti di principi contabili, ma dipendono da imprecisioni matematiche, da erronee interpretazioni di fatti o da negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

L’applicazione del nuovo principio OIC 29, a seguito del recepimento della Legge Bilancio 2016, ha superato la precedente dicotomia tra errori determinanti e non determinanti, puntando l’interesse sul concetto di rilevanza dell’errore.

Il nuovo principio si è ispirato alle indicazioni proposte nel principio contabile internazionale IAS 8, il quale richiama la medesima distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti.

Gli errori marginali, cioè irrilevanti, per l’OIC 29, sono quelli che “non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta”

Il nuovo principio contabile non indica, però, una soglia di significatività per poter capire il grado di rilevanza, per cui il redattore dovrà, volta per volta, effettuare le proprie valutazioni in merito.

Riepilogando, il nuovo principio contabile distingue due tipologie di errore, con distinta modalità di trattamento i contabilità:

  • errori rilevanti cioè gli errori che, da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio;
  • errori non rilevanti sono quelli che non incidono sulle decisioni economiche degli stakeholders.

Quando il redattore di bilancio si rende conto che è stato commesso un errore rilevante, dovrà applicare retroattivamente la correzione dell’errore: se essi sono relativi ad esercizi precedenti, il cambio di stima dovrà essere contabilizzato nel saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Il principio contabile suggerisce di rilevare la rettifica nella voce di Patrimonio Netto “Utili portati a nuovo”, ma non esclude che essa possa essere contabilizzata utilizzando un’altra voce del patrimonio.

Sarà opportuno, inoltre, in presenza di errori rilevanti, effettuare, laddove sia possibile, una determinazione comparativa tra i bilanci precedenti a quello in cui l’errore si è verificato.

Per quanto riguarda gli errori irrilevanti, il principio contabile propone la contabilizzazione degli stessi in Conto Economico, nell’esercizio stesso in cui vengono individuati.

Dal momento che la riforma della disciplina di bilancio, operata con il D.Lgs. 139/2015, è intervenuta su vari aspetti, tra cui anche l’elimiazione dell’area straordinaria del conto economico, è opportuno ricordare che il cambio di stima non coinvolgerà più la voce E) Proventi e Oneri straordinari, ma verrà contabilizzata nella sezione ordinaria del conto economico.

OIC 29: gli errori in nota integrativa

L’articolo 2423, comma 4 del codice civile prevede che:

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.”

Secondo i principi contabili, questa disposizione civilistica resta sempre valida: i redattori di bilancio, quindi, possono omettere dettagli e spiegazioni aggiuntive in nota integrativa per gli errori che non incidono sulla corretta esposizione del bilancio.

Lo stesso non può dirsi sulla necessità informativa richiesta per gli errori rilevanti.

Il principio contabile OIC 29 richiede infatti di:

“descrivere l’errore, indicando l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico... nel caso in cui non sia stato fattibile determinare l’effetto di competenza dei dati comparativi dell’esercizio precedente dovranno esserne indicate le motivazioni.”

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