Contributi agricoltori autonomi ancora sospesi: revocata la scadenza del 16 febbraio

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Contributi agricoltori autonomi: resta sospeso il versamento anche oltre la scadenza del 16 febbraio 2021. Il messaggio INPS numero 587 del 10 febbraio 2021, visto il ritardo nelle procedure di calcolo di quanto dovuto alla luce dell'esonero contributivo per novembre e dicembre 2020, proroga il termine almeno fino al momento in cui sarà comunicato individualmente l'importo da versare.

Contributi agricoltori autonomi ancora sospesi: revocata la scadenza del 16 febbraio

Contributi agricoltori autonomi: resta sospeso oltre la scadenza del 16 febbraio 2021 e fino a data da destinarsi il versamento di quanto dovuto per novembre e dicembre 2020.

L’INPS, con il messaggio numero 587 del 10 febbraio 2021 temporeggia ancora e invita i lavoratori agricoli ad attendere, dopo la prima scadenza del 16 gennaio poi rinviata al mese successivo, la conclusione delle procedure per l’inoltro dell’istanza di esonero.

L’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020, infatti, era stato introdotto dal decreto Ristori e confermato dal decreto Ristori bis.

Il messaggio INPS numero 103 del 13 gennaio 2021, poi, rendeva nota la sospensione della scadenza dei versamenti dei contributi del 16 gennaio 2021, dando la possibilità ai contribuenti di pagare entro l’ulteriore termine del 16 febbraio 2021.

Anche questo termine, però, è saltato a causa di ritardi nella messa a punto dell’istanza di esonero e del calcolo dell’importo residuo da versare.

Contributi agricoltori autonomi ancora sospesi: revocata scadenza del 16 febbraio

Con il messaggio numero 587 del 10 febbraio 2021 l’INPS prende tempo e cancella anche il termine per il versamento dei contributi dei lavoratori agricoli i quali, ad oggi, non sanno quanto devono corrispondere esattamente.

INPS - messaggio numero 587 del 10 febbraio 2021
Scarica il messaggio INPS numero 587 del 10 febbraio 2021 - Lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Differimento del pagamento della rata con scadenza originaria 16 gennaio 2021 in attesa della comunicazione individuale (c.d. news individuale) dell’importo da versare

Il documento di prassi, infatti, revoca la scadenza del 16 febbraio 2021 e la proroga almeno fino al momento in cui sarà comunicato individualmente l’importo con “news individuale”.

Una comunicazione che, sempre da quanto riferito dall’Istituto, fornirà anche le indicazioni in merito alle modalità per il versamento delle rate sospese.

Con il precedente messaggio numero 103 del 13 gennaio 2021, infatti, l’INPS aveva informato i lavoratori autonomi agricoli che potevano sospendere il pagamento della rata in scadenza al 16 gennaio 2021 per effetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 6 del decreto legge 183/2020 (Decreto Milleproroghe).

La norma citata disponeva la sospensione del pagamento della rata in scadenza al 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell’Istituto degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Fra l’altro, lo stesso messaggio precisava che l’importo da versare con la rata sospesa sarebbe stato comunicato con specifico avviso individuale nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

Ad oggi, né l’istanza per richiedere l’esonero né la comunicazione di quanto ancora dovuto sono state rese disponibili ai contribuenti.

Contributi agricoltori autonomi ancora sospesi in attesa di conoscere l’importo

Si ricorda che, il messaggio INPS numero 4272 del 13 novembre 2020 aveva specificato che i lavoratori autonomi, i quali intendevano avvalersi dell’esonero sulla rata in scadenza al 16 novembre 2020, avrebbero potuto detrarre da tale somma gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero: un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La cifra da detrarre, in ogni caso, sarebbe stata stabilita in relazione alla fascia di reddito in cui si collocava l’azienda e alla tipologia di lavoratore.

L’articolo 16-bis del decreto Ristori, poi, ha confermato l’esonero dei contributi relativi anche al mese di dicembre 2020.

Ecco, quindi, che resta sospeso il versamento per i mesi citati, anche oltre la scadenza del 16 febbraio, in attesa di conoscere l’importo da versare che deve essere rimodulato per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta.

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