Lavoratori autonomi agricoltura, contributi INPS: la scadenza del 16 febbraio 2021

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Lavoratori autonomi agricoltura, il messaggio INPS numero 103 del 13 gennaio 2021 rende nota la sospensione della scadenza dei versamenti dei contributi del 16 gennaio 2021. I contribuenti che rispondono a determinati requisiti potranno pagare entro il termine del 16 febbraio 2021.

Lavoratori autonomi agricoltura, contributi INPS: la scadenza del 16 febbraio 2021

Lavoratori autonomi agricoltura, per i soggetti in possesso dei requisiti previsti è possibile sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021.

Come comunicato dall’INPS nel messaggio numero 103 del 13 gennaio 2021, in attesa di conoscere l’importo da versare la nuova scadenza è il 16 febbraio 2021.

Lo spostamento del termine è previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che tiene conto dell’esonero dai versamenti per i mesi di novembre e dicembre, confermato nella legge di conversione dei decreti Ristori.

Lavoratori autonomi agricoltura, contributi INPS: la scadenza del 16 febbraio 2021

Il messaggio INPS numero 103 del 13 gennaio 2021 rende noto lo spostamento della scadenza dei versamenti dei contributi dal 16 gennaio al 16 febbraio 2021 per i lavoratori autonomi dell’agricoltura.

INPS - Messaggio numero 103 del 13 gennaio 2021
Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Lo spostamento è stato previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ovvero il decreto Milleproroghe, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La sospensione deriva dagli effetti dell’esonero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura, relativamente ai mesi di novembre e di dicembre.

Tale intervento era stato previsto inizialmente 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il decreto Ristori, e dall’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto Ristori bis.

Gli effetti giuridici delle misure sono stati confermati dalla legge di conversione dei primi quattro decreti Ristori, in cui non rientra il quinto che è in fase di emanazione.

Le prime indicazioni erano già state fornite dall’Istituto con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020.

In base a quanto spiegato nel paragrafo 3, “Disposizioni transitorie in attesa della disponibilità del modulo di istanza e della definizione della procedura di esonero”, i contribuenti devono inoltrare all’INPS la domanda telematica, che sarà resa disponibile dall’Istituto.

Lavoratori autonomi agricoltura, contributi INPS: la scadenza del 16 febbraio 2021

Nel precedente messaggio INPS è stato inoltre specificato che i lavoratori autonomi, che intendevano avvalersi dell’esonero sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020, avrebbero potuto detrarre da tale somma gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero: un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La cifra da detrarre sarebbe stata stabilita in relazione alla fascia di reddito in cui si collocava l’azienda e alla tipologia del lavoratore.

La legge di conversione dei decreti Ristori, la n. 176/2020, ha confermato l’esonero dei contributi relativi al mese di dicembre 2020, inserendo l’articolo 16-bis nel decreto-legge n. 137/2020.

Al comma 1 viene disposto quanto segue:

Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell’Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020

Con l’integrazione dell’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, viene stabilito quanto segue:

“Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.

Viene dunque sospeso il versamento del mese scorrente in attesa di conoscere l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Il documento di prassi dell’INPS sottolinea, infine, che l’importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

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