Il contribuente non è punibile se c’è la frode del professionista

Emiliano Marvulli - Imposte

Non si applicano al contribuente le sanzioni relative al mancato versamento di tributi se l'inadempienza è di un soggetto terzo, solitamente il professionista consulente. La decisione nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29849/2019.

Il contribuente non è punibile se c'è la frode del professionista

In caso di inadempimento al pagamento di un tributo, le sanzioni non sono dovute se la violazione è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, di solito il professionista incaricato di provvedere ai pagamenti.

L’esimente si applica a condizione che il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole, cosciente e volontaria, dolosa o colposa.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29849/2019.

Corte di Cassazione - ordinanza numero 29849 del 18 novembre 2019
Il contribuente non è punibile se c’è la frode del professionista

La sentenza - Gli ermellini sono stati chiamati a dirimere una questione relativa alla disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni tributarie.

La controversia riguarda il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero del credito IVA, indebitamente utilizzato in compensazione dal contribuente, con applicazione di interessi e sanzioni.

La CTR ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza sfavorevole di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente limitatamente alle sanzioni applicate, riconoscendo la responsabilità del consulente.

A parere dei giudici d’appello le sanzioni erano in ogni caso dovute, per culpa in vigilando del contribuente, che aveva omesso di verificare l’effettiva esecuzione degli adempimenti fiscali da parte del consulente.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 1 e 6, co. 3 del d.lgs. n. 472/1997.

A parere del ricorrente la CTR aveva erroneamente confermato l’applicabilità delle sanzioni rilevando una responsabilità colposa del contribuente che, nel caso di specie, andava esclusa per il comportamento fraudolento del consulente, come confermato peraltro da un pronuncia penale a suo carico.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso.

In tema di cause di non punibilità delle sanzioni amministrative l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 sancisce espressamente che il contribuente non è punibile quando dimostra:

“che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.”

Sul punto i giudici della Cassazione, richiamando l’Ordinanza n. 28359 del 07/11/2018, hanno ribadito il principio per cui il richiamato esimente:

“si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo, imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l’intermediario cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della «culpa in vigilando» … dovendo l’inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all’intermediario.”

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