Contratti PNRR: giovani, donne e lavoratori disabili, le pari opportunità nelle linee guida

Sacha Malgeri - Leggi e prassi

Giovani, donne e lavoratori disabili: il DPCM del 7 dicembre 2021 ha introdotto le linee guida sulle pari opportunità nei contratti finanziati dal PNRR o dal PNC. Il 30 per cento delle nuove assunzioni è da destinare alle persone sotto i 36 anni e alle donne. Ecco cosa contiene il documento, tra vincoli e misure premiali.

Contratti PNRR: giovani, donne e lavoratori disabili, le pari opportunità nelle linee guida

Giovani, donne e lavoratori disabili: sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2021 le linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare.

Il documento era stato previsto dall’art. 47, comma 8, del Decreto Semplificazioni bis. L’attuazione della norma è arrivata in ritardo: infatti, il DL aveva imposto un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto per la scrittura delle indicazioni, avvenuta il 1° giugno 2021.

Le istruzioni governative prevedono l’applicazione di misure premiali e modelli di clausole all’interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto.

Tra le decisioni più importanti troviamo l’obbligo di riservare il 30 per cento delle assunzioni funzionali all’attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne.

Gazzetta Ufficiale - Linee guida in attuazione dell’art. 47 del DL n. 77/2021
Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Giovani, donne e lavoratori disabili, pubblicate le linee guida per i contratti del PNRR

Il DPCM del 7 dicembre 2021 contiene le linee guida dedicate alla parità di genere, generazionale e all’inclusione dei lavoratori disabili nei contratti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Complementare.

Il provvedimento è stato stilato in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 8, del Decreto Semplificazioni Bis, cioè il n. 77/2021.

Le tutele presenti nelle linee guida governative vengono applicate a tutte le procedure riguardanti gli investimenti legati al PNRR e al PNC, e, in particolare, “sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea”, possiamo leggere nel testo del DPCM.

Tra le tante indicazioni presenti, alcune sono direttamente applicabili, senza che vengano inserite delle disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste ci sono i seguenti obblighi di consegna:

  • la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, cioè il decreto legislativo n. 198/2006;
  • la consegna della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
  • la presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il rapporto sulla condizione del personale deve essere stilato dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Gli altri documenti, invece, devono essere redatti entro 6 mesi dalla realizzazione del contratto dagli operatori economici che occupano almeno 15 dipendenti, e non più di 50.

Per altre misure, invece, è necessario che le stazioni appaltanti traducano “i principi enucleati dalla norma primaria in clausole da inserire all’interno dei bandi di gara”.

Contratti PNRR: pari opportunità e disabilità, le clausole contrattuali

Tra le regole che hanno bisogno di un intervento attuativo delle stazioni appaltanti troviamo quelle che prevedono clausole contrattuali e misure premiali.

Ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis si trovano le disposizioni che impongono l’inserimento di:

“criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne”.

In questo ambito, il legislatore ha previsto due requisiti fondamentali per il contraente principale:

  • al momento della presentazione del progetto, l’aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999;
  • riservare il 30 per cento delle assunzioni alla realizzazione del progetto all’occupazione giovanile e femminile.

Per il calcolo della quota del 30 per cento si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l’esecuzione del contratto.

In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l’esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

Conttratti PNRR: pari opportunità e disabilità, le misure premiali

Passiamo ora alle misure premiali, anche queste espressamente previste dall’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis.

Nello specifico, il legislatore ha introdotto la possibilità di assegnare un punteggio più alto in graduatoria ad un candidato che:

  • non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  • usi, o si impegni ad utilizzare, modalità innovative di organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
  • si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30% delle assunzioni;
  • abbia rispettato i principi di parità generazionale e di genere nell’ultimo triennio;
  • abbia rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 68/1999;
  • presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario “per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto”.

La stazione appaltante non può scegliere le premialità a sua discrezione: le linee guida hanno stabilito il peso che possono avere, a seconda dei criteri di valutazione usati.

CriterioPeso del premio
Quota di lavoro femminile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro femminile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro femminile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro giovanile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro giovanile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico
Quota di lavoro giovanile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente dell’impresa Non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico

Le istruzioni governative contengono alcuni esempi di premialità, come il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica, o l’assunzione di un “disability manager” in azienda.

Pari opportunità e disabilità, le deroghe alle clausole

Questi vincoli possono essere evitati solo nei casi in cui alcuni elementi del progetto ne rendano l’inserimento “impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Sempre nel già citato art. 47 del Decreto Semplificazioni bis, al comma 7 il legislatore ha previsto due tipi di deroghe ai requisiti di partecipazione per i bandi citate in precedenza:

  • in primo luogo, i committenti possono non inserire le clausole di premialità e l’obbligo di assunzione di giovani e donne nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti.
  • in secondo luogo, i committenti possono riservare una quota inferiore del 30 per cento alle assunzioni di giovani e donne.

Queste deroghe sono facoltative: le stazioni appaltanti possono in ogni caso decidere di non avvalersene, “anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione”.

Per sfruttarle, i soggetti in questione dovranno dare una adeguata e specifica motivazione delle ragioni per cui la natura del progetto renda impossibile l’applicazione dei criteri, o lo renda contrario ai principi generali.

L’atto dovrà essere espresso dal responsabile della stazione appaltante prima o durante l’avvio della procedura ad evidenza pubblica. L’esternazione può avvenire “nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa”.

Pari opportunità e disabilità, le penali nei confronti degli inadempienti

Infine, il legislatore ha previsto delle penali nei confronti dei soggetti che attuano le seguenti violazioni:

  • la mancata scrittura della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
  • la mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità;
  • il non aver rispettato la quota del 30 per cento delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne;
  • altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Non presentare il report sulla condizione del personale e non rispettare la normativa sui lavoratori disabili comporta l’esclusione dalle procedure di gara.

La mancata consegna della relazione di genere, invece, fa scattare l’interdizione di 12 mesi “da ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC”.

Per quanto riguarda le altre penalità, le linee guida ricordano che si può fare riferimento all’art. 50 del decreto legge n. 77/2021.

La norma prevede la possibilità di infliggere una sanzione giornaliera che può essere “compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale”, in base alla gravità del fatto.

Il committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito, dovrà rendere pubbliche le relazioni e le dichiarazioni obbligatorie citate in precedenza, che andranno inviate anche ai Ministeri di riferimento.

Un provvedimento successivo dell’ANAC, invece, specificherà i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire all’interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso il quale le autorità monitoreranno la regolarità delle procedure.

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