Consegna Certificazione Unica, modello CU 2019: scadenza e regole

Anna Maria D’Andrea - Certificazione Unica

Consegna Certificazione Unica modello CU 2019 al percipiente: ecco le regole previste per il datore di lavoro e la scadenza per consegnare l'ex CUD ai lavoratori dipendenti ed autonomi.

Consegna Certificazione Unica, modello CU 2019: scadenza e regole

La consegna della Certificazione Unica al percipiente è uno degli obblighi del datore di lavoro e rappresenta uno degli adempimenti propedeutici alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello CU 2019, trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 7 marzo 2019, dovrà essere consegnato al lavoratore, dipendente ed autonomo, entro il termine ultimo del 1° aprile.

L’invio telematico e la consegna della Certificazione Unica 2019 risponde a due specifiche esigenze: la prima è quella di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato, la seconda è quella di permettere ai contribuenti (lavoratori o pensionati) di verificare i dati attestati dal sostituto d’imposta, ovvero le somme corrisposte e le ritenute operate, che saranno inserite in dichiarazione dei redditi.

Consegna Certificazione Unica, modello CU, scadenza il 1° aprile 2019 sia per dipendenti che autonomi

La scadenza per la consegna della Certificazione Unica è di norma fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quelli in cui sono stati conseguiti i redditi certificati nel modulo trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Per il 2019, cadendo di domenica, tale termine è rinviato a lunedì 1° aprile.

Entro tale data il datore di lavoro o l’Ente pensionistico sono tenuti a consegnare il modello di CU sintetico al contribuente. La scadenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è fissata entro 12 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore percipiente.

Uno dei primi aspetti da ribadire per i datori di lavoro tenuti alla consegna dell’ex CUD al percipiente è che la scadenza è la stessa sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.

Nonostante la possibilità di invio all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730 entro la stessa scadenza per la trasmissione del modello 770 (31 ottobre), il termine per la consegna al percipiente è sempre fissato al 1° aprile.

Pertanto ai datori di lavoro tenuti a certificare tali tipologie di reddito sarà concesso soltanto più tempo per l’invio telematico, ma non per la predisposizione della CU 2019 da consegnare al percipiente.

Modalità di consegna CU 2019

La Certificazione Unica 2019 dovrà essere consegnata in duplice copia al contribuente in due diverse modalità:

  • consegna della CU cartacea da parte del datore di lavoro;
  • consegna in modalità telematica tramite email.

In merito alla possibilità di consegnare la certificazione unica tramite email è bene ricordare che tale modalità è ammessa esclusivamente a patto che il destinatario abbia gli strumenti idonei per la ricezione e per la stampa della stessa.

Così come disposto anche nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica e nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 145 del 21 dicembre 2006, la consegna telematica della CU 2019 deve essere esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta in ogni caso in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Per esser certi che la certificazione unica sia arrivata correttamente a destinazione, il datore di lavoro può ad esempio attivare una notifica di avvenuta lettura dell’email per accertarsi che il percipiente abbia ricevuto e visualizzato la certificazione unica.

Sanzioni mancata consegna Certificazione Unica 2019

Prestare attenzione non solo alla scadenza ma anche alle modalità di consegna della Certificazione Unica 2019 è fondamentale per evitare di incorrere nelle sanzioni previste in caso di mancata consegna o di consegna di un modello incompleto o con dati inesatti.

La sanzione prevista va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Il lavoratore che non dovesse ricevere entro la scadenza del 1° aprile 2019 la propria Certificazione Unica potrà richiederne l’invio al proprio sostituto d’imposta inviando una comunicazione di sollecito tramite raccomandata ovvero a mezzo email o PEC.

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