Congedo parentale Covid-19 di 30 giorni nel decreto Rilancio: requisiti e come fare domanda

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Congedo parentale Covid-19 di 30 giorni nel decreto Rilancio: più permessi straordinari per i lavoratori dipendenti. Ecco le novità, requisiti e come fare domanda.

Congedo parentale Covid-19 di 30 giorni nel decreto Rilancio: requisiti e come fare domanda

30 giorni di congedo parentale Covid-19: il decreto Rilancio introduce ulteriori 15 giorni di congedo straordinario retribuito al 50%, ma solo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Il congedo straordinario dovrà essere utilizzato entro il 31 luglio 2020, ed in luogo della retribuzione al 30%, l’importo dell’indennità riconosciuta sarà pari al 50%.

La novità si applica ad una platea ristretta: non spettano agli autonomi, così come ai dipendenti pubblici. L’aumento a 30 giorni del congedo parentale Covid-19 si applica solo ai lavoratori dipendenti di aziende private.

Nessuna modifica, invece, su requisiti e regole per l’accesso ai congedi parentali Covid-19: spettano per i genitori di figli fino a 12 anni ed in alternativa al bonus baby sitter, portato a 1.200 euro dal decreto Rilancio.

A dare il via all’aumento del congedo straordinario sarà l’INPS che, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio (atteso entro il 18 maggio 2020), dovrà gestire l’estensione dei nuovi congedi parentali.

Non dovrebbe cambiare la procedura di accesso e le modalità di presentazione della domanda per il congedo straordinario Covid-19.

La circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 illustra come funziona il nuovo congedo, introdotto dal Decreto Cura Italia e come fare domanda. Nelle righe che seguono riepiloghiamo le istruzioni previste, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Il congedo straordinario potrà essere richiesto in alternativa al bonus baby sitter e se nella generalità dei casi è fissato a 12 anni il limite di età dei figli, nessun tetto è fissato per i genitori di bambini affetti da disabilità.

Congedo parentale Covid-19 di 30 giorni nel decreto Rilancio: le novità per i lavoratori dipendenti di aziende private

Il testo del decreto Rilancio contiene una carrellata di novità per le famiglie.

Per quel che riguarda il congedo parentale straordinario, retribuito al 50% in luogo del 30%, i giorni previsti salgono da 15 a 30 ma solo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

I giorni di congedo parentale straordinario Covid-19 diventano quindi 30, e potranno essere utilizzati fino al 31 luglio 2020.

Modificando quanto previsto dal decreto Cura Italia, all’articolo 23, la bozza del decreto economia raddoppia i giorni di congedo retribuiti al 50%, ma soltanto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato.

La novità diventerà operativa soltanto dopo la pubblicazione del testo del decreto Rilancio e dopo l’avvio della procedura operativa di richiesta ed utilizzo. Sarà l’INPS a gestire le domande, secondo la prassi già prevista per il congedo parentale introdotto dal decreto Cura Italia.

In attesa di novità, facciamo di seguito il punto sulle regole vigenti.

Congedo parentale straordinario Covid-19: requisiti per fare domanda e accedere ai 15 giorni di permesso

Il decreto economico Cura Italia approvato dal Governo il 16 marzo 2020 ha introdotto un congedo parentale straordinario per i lavoratori dipendenti e gli autonomi da fruire a partire dal 5 marzo.

L’articolo 23 del decreto fornisce tutte le istruzioni su requisiti e regole per poter fare domanda, e con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 l’INPS a fornito le istruzioni operative.

Ulteriori indicazioni operative sono contenute nella circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

Circolare INPS numero 45 del 25 marzo 2020
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative

La durata dei permessi è fissata a 15 giorni e l’indennità spettante sarà pari al 50%, in luogo del 30% riconosciuto per i congedi parentali ordinari.

Possono beneficiare del congedo parentale straordinario i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • presenza nel nucleo familiare di figli fino a 12 anni di età;
  • presenza nel nucleo familiare di figli di età superiore a 12 anni e fino a 16 anni: giorni di permesso senza indennità;
  • presenza nel nucleo familiare di figli affetti da disabilità ai sensi della legge 104: 15 giorni di permesso senza limiti di età.

Il congedo parentale straordinario potrà essere fruito in alternativa al bonus baby sitter, i voucher di importo massimo pari a 600 euro da spendere per l’assistenza ai figli rimasti a casa con la chiusura di scuole e servizi educativi.

La possibilità di beneficiare del congedo parentale straordinario è rivolta alternativamente sia alla madre che al padre, fermo restando il limite dei 15 giorni.

Inoltre, i permessi speciali saranno subordinati alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Domanda congedo parentale straordinario Covid-19: come fare richiesta. Le regole per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti possono fare domanda per il congedo parentale straordinario mediante la procedura ordinaria quella ordinaria e sarà sul sito INPS che bisognerà richiedere i 15 giorni di permessi retribuiti al 50%.

Ecco una tabella con le regole per fare domanda di congedo parentale Covid-19:

Lavoratori dipendentiDomanda congedo parentale straordinario
Genitori che hanno già in corso un periodo di congedo ordinario al 5 marzo 2020 non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi
Genitori di figli con handicap grave (legge 104) che hanno in corso un periodo di prolungamento del congedo parentale non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità
Genitori che non hanno richiesto il congedo ordinario e che intendono usufruire del nuovo congedo straordinario COVID-19 possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso
Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS

I genitori lavoratori dipendenti che hanno già raggiunto i limiti di giorno di congedo parentale ordinario, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Per beneficiare del congedo straordinario bisogna accedere alla sezione dedicata sul sito dell’INPS mediante credenziali SPID, Pin INPS, CNS o CIE.

Una volta entrati sul sito INPS, bisognerà cliccare sulla voce “acquisizione domanda”, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici o lavoratori.

Dopo aver compilato la domanda INPS sarà possibile consultare l’istanza trasmessa cliccando sulla voce “consultazione domande”.

Accanto alla possibilità di invio telematico della domanda di congedo parentale straordinario, la richiesta può essere trasmessa mediante:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Un chiarimento importante viene fornito dall’INPS per i lavoratori dipendenti genitori di figli di età superiore a 12 anni portatori di handicap grave. I permessi possono già essere fruiti.

Nel caso in cui non sia già stato richiesto un prolungamento del congedo parentale si può usufruire del congedo straordinario introdotto dal Decreto Cura Italia presentando domanda INPS - anche con effetto retroattivo - mediante la procedura telematica che sarà disponibile entro il mese di marzo.

Coronavirus, come funzionano i congedi parentali straordinari Covid-19 per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata INPS

Anche i lavoratori autonomi avranno diritto al congedo parentale.

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, il decreto Cura Italia prevede il diritto a 15 giorni di congedo straordinario per i figli fino a 12 anni di età, indennizzati al 50% di 1/365 del reddito.

Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Gestione Separata INPSDomanda congedo parentale straordinario
Genitori con figli minori di 3 anni domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso
Genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni domanda INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale
Genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale

Gli iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19.

La domanda, che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale disponibile dal 1° aprile 2020.

I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS l’indennità è calcolata in base alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente per l’attività prestata.

Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

Anche in questo caso non è previsto alcun limite di età nel caso di congedi richiesti per l’assistenza a figli disabili.

Lavoratori autonomiDomanda congedo parentale straordinario
Genitori con figli minori di 1 anno domanda INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso
Genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni domanda INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale
Genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale

Anche per i lavoratori autonomi, i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Congedo parentale, permessi senza indennità per i figli dai 12 ai 16 anni

Come analizzato in precedenza, una tutela parziale sarà prevista per le famiglie con figli di età superiore ai 12 anni.

Il decreto legge economico per l’emergenza coronavirus prevede che i genitori lavoratori dipendenti di aziende private con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni potranno assentarsi dal lavoro ma senza diritto a beneficiare dell’indennità.

La possibilità di accedere ai permessi sarà riconosciuta nel periodo di sospensione dell’attività didattica. Al datore di lavoro è fatto divieto di licenziamento del dipendente, e questi avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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