Congedo Covid-19 e permessi 104, dall’INPS la circolare tardiva con istruzioni e novità

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Congedo parentale Covid-19, la circolare INPS n. 81 pubblicata in data 8 luglio 2020 fornisce le istruzioni ed illustra le novità introdotte dal decreto Rilancio. Un documento pubblicato con netto ritardo, soprattutto per quel che riguarda i permessi legge 104.

Congedo Covid-19 e permessi 104, dall'INPS la circolare tardiva con istruzioni e novità

Congedo Covid-19 e permessi 104, l’INPS pubblica la circolare con le istruzioni e novità.

Il documento di prassi n. 81 pubblicato in data 8 luglio 2020 fornisce le istruzioni operative per l’uso dei 30 giorni di congedo parentale straordinario, riconosciuti in alternativa alla fruizione del bonus baby sitter, da utilizzare entro il 31 luglio.

Accanto alle indicazioni su uso e richieste del congedo Covid-19, la circolare INPS n. 81 si sofferma anche sugli ulteriori 12 giorni di permessi 104. Istruzioni che arrivano però fuori tempo massimo: era giugno il termine ultimo per usufruirne.

Un focus particolare viene dato alle cause di compatibilità ed incompatibilità tra congedi Covid-19 e bonus baby sitter e centri estivi. Di seguito i dettagli.

Congedo Covid-19 e permessi 104, istruzioni e novità nella circolare INPS n. 81

Arriva ad ormai quasi due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio la circolare INPS su congedo Covid-19 e permessi 104.

Seppur fuori tempo massimo, appare utile riepilogare le istruzioni e le novità intervenute. Modificando quanto previsto dal Cura Italia, il decreto Rilancio all’articolo 72, comma 1, ha portato da 15 a 30 giorni il periodo massimo di congedo parentale straordinario, fruibile entro la scadenza del 31 luglio 2020, dai genitori di figli fino a 12 anni (indennità del 50%) o di età superiore ed entro i 16 anni (senza diritto all’indennità).

Il numero massimo di giorni è da considerare per la cura di tutti i figli e non per ciascuno di essi.

Per quanto concerne invece gli ulteriori 12 giorni di permessi 104 riconosciuti per i mesi di maggio e giugno 2020, le indicazioni fornite dall’INPS confermano la prassi già adottata per effetto dell’estensione dei permessi riconosciuta per marzo ed aprile 2020 (articolo 24 decreto legge n. 18/2020).

Non era necessario fare nuovamente domanda nel caso di presenza di un provvedimento di autorizzazione alla fruizione dei 3 giorni ordinari di permesso 104. Al contrario, la richiesta si rendeva necessaria per i lavoratori privi di provvedimento autorizzativo.

INPS - circolare numero 81 dell’8 luglio 2020
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Congedo parentale, al lavoratore la scelta sull’indennità Covid-19 o ordinaria del 30%

Tra le novità, la circolare INPS n. 81/2020 si sofferma sul problema della conversione d’ufficio dei giorni di congedo ordinario in congedo straordinario, che ha causato per molti lavoratori l’impossibilità di accedere al bonus baby sitter.

La conversione d’ufficio in congedo Covid-19 dei periodi di congedo parentale fruiti opera solo per le domande presentate prima del 29 marzo.

Per quelle presentate dal 29 marzo 2020 (data di rilascio della nuova procedura di richiesta), e relativamente ai periodi di astensione ricadenti dal 5 marzo al 31 luglio, non è prevista la trasformazione d’ufficio dei giorni di congedo ordinario in congedo Covid-19, potendo il lavoratore scegliere se fruire dell’indennità ordinaria del 30% o di quella straordinaria del 50%.

Chi, invece, avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo Covid-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo Covid-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di congedo Covid-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo Covid-19 pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione.

Congedo Covid-19 e bonus baby sitter e centri estivi compatibili “a metà”

A pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio 2020 è bene soffermarsi anche sulle specifiche istruzioni contenute nella circolare INPS in merito alla compatibilità tra congedo Covid-19 e bonus baby sitter e centri estivi.

In alternativa al congedo Covid-19, i genitori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (2.000 euro per specifiche categorie).

Alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro, l’INPS si sofferma sui casi di compatibilità/incompatibilità:

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus baby sitter presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo Covid-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo Covid-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo Covid-19.

Stando ai nuovi chiarimenti, l’INPS dispone che nel caso in cui sia stata respinta la domanda di congedo Covid-19, sarà possibile richiedere il riesame qualora si rientrasse tra i casi di compatibilità sopra esposti.

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