Bonus baby sitter e centri estivi cumulabile con il congedo Covid: novità INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus baby sitter e centri estivi anche per chi ha usufruito del congedo Covid di 15 giorni: novità dall'INPS che ammette una parziale compatibilità tra le due misure. Le indicazioni nella circolare n. 73 del 17 giugno 2020.

Bonus baby sitter e centri estivi cumulabile con il congedo Covid: novità INPS

Bonus baby sitter e centri estivi cumulabile in parte con il congedo Covid: l’INPS apre alla possibilità di fruizione di ambedue le misure, ma a specifiche condizioni.

È la circolare n. 73 del 17 giugno 2020 a fornire ulteriori chiarimenti sul bonus baby sitter e sul rimborso per i centri estivi, ulteriore modalità di fruizione del contributo fino a 2.000 euro potenziato con il decreto Rilancio.

Chi ha già usufruito dei 15 giorni di congedo parentale straordinario, quello introdotto dal decreto Cura Italia, potrà richiedere il bonus centri estivi o i voucher per i servizi di baby-sitting per un importo pari a 600 euro o 1.000 euro. Le due misure restano alternative tra loro, ma parzialmente cumulabili.

Una novità importante ed attesa, ma che rischia di arrivare troppo tardi: sui social le prime segnalazioni sulle domande accettate con riserva dall’INPS, causa esaurimento delle risorse stanziate.

Bonus baby sitter e centri estivi cumulabile con il congedo Covid: novità INPS

La circolare n. 73 del 17 giugno 2020 fornisce un riepilogo delle regole generali per fare domanda di bonus baby sitter e dell’alternativo contributo per i centri estivi introdotto dal decreto Rilancio.

Tra le conferme spuntano però alcune novità importanti: è la possibilità di richiedere il bonus anche nel caso di fruizione del congedo parentale straordinario quella più attesa.

L’INPS aggiusta il tiro rispetto alle prime indicazioni fornite, fissando una sorta di “doppio binario” per le famiglie.

Sull’alternatività del bonus rispetto al congedo Covid introdotto dal decreto Cura Italia si conferma che le due misure sono incompatibili.

Tenuto conto però della rilevanza della misura, si potrà fare domanda per il bonus baby sitter e centri estivi secondo le nuove regole previste dal decreto Rilancio.

Nel dettaglio, la circolare INPS n. 73 specifica che, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione occorre presentare nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i seguenti casi:

  • quello in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid;
  • quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni;
  • quello in cui è stato autorizzato un periodo di congedo straordinario per oltre 15 giorni.

Nel primo caso, il bonus baby sitter e centri estivi potrà raggiungere i 1.200 o 2.000 euro, sulla base della categoria di appartenenza del richiedente.

Per chi ha usufruito di un numero di giorni di congedo Covid non superiore a 15, viene prevista la possibilità di beneficiare dell’importo residuo pari a 600 o 1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

Nel terzo caso, ovvero nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni, la prestazione non spetta.

Circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020
Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Bonus centri estivi anche a chi ha richiesto il congedo Covid di 15 giorni, ma senza possibilità di rinuncia

L’apertura dell’INPS consentirà alle famiglie di richiedere ed utilizzare entro il 31 luglio 2020 il bonus per i centri estivi o, a scelta, i voucher baby sitter. Qualora siano già stati riconosciuti fino a 15 giorni di congedo parentale straordinario, sarà assegnato un importo pari a 600 euro (1.000 euro per personale sanitario, sicurezza e soccorso impegnato nell’emergenza coronavirus).

In sintesi, la circolare INPS del 17 giugno 2020 riconosce due discipline diverse per il “vecchio bonus” ed i congedi previsti dal Cura Italia, e le nuove misure introdotte dal decreto Rilancio, anche tenuto conto dell’ampio numero di contribuenti che hanno manifestato la volontà di accedere al bonus per i centri estivi.

La circolare n. 73 specifica che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti.

Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

Niente bonus se l’altro genitore è in congedo o disoccupato. Parziale compatibilità con la cassa integrazione

Il bonus baby sitter e centri estivi non potrà essere richiesto se l’altro genitore è in congedo Covid, disoccupato, non lavoratore, o percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

Per chi è in cassa integrazione, l’INPS specifica che l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Se il genitore è invece beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Compatibilità piena, invece, tra bonus e smart working, considerando che il lavoro agile è divenuto la modalità di ordinaria svolgimento della prestazione lavorativa per molte imprese, di modo da limitare spostamenti e rischio contagio dei propri dipendenti.

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