La determinazione degli acconti 2025 e i nuovi codici ATECO al centro delle nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale

Nell’attesa del D.lgs. correttivo, speriamo imminente, finalizzato a formalizzare le novità sul concordato preventivo biennale, comprese l’adesione al 30 settembre e l’esclusione dei soggetti in regime forfettario, lo scorso 28 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove FAQ, risposte a domande frequenti.
Si chiarisce la posizione dell’Amministrazione finanziaria sulla lettura delle norme vigenti e i relativi effetti sulla determinazione degli acconti 2025 da parte di coloro che hanno scelto lo scorso anno di accettare la proposta del patto con il Fisco. Le indicazioni, inoltre, riguardano anche l’impatto dei nuovi codici ATECO.
Concordato preventivo biennale: i chiarimenti delle Entrate sugli acconti
Per un verso sorprendente la risposta alla prima FAQ: riguarda la modalità di calcolo dell’acconto per il 2025 con metodo storico effettuato sulla base dell’imposta dovuta per il 2024 determinata sul reddito CPB del 2024 e riconduce l’obbligo alle imposte ordinarie IRPEF IRES ed IRAP, escludendo l’imposta sostitutiva sul maggior reddito da concordato.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate qui riportata per la parte che più interessa è molto chiara:
“In forza del dato letterale della norma si ritiene, quindi, che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024). Si ritiene, inoltre, che ai fini della determinazione dell’acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.”
Da una nostra informale indagine si è avuto conferma che tale lettura è stata ben ponderata e voluta dall’Agenzia per evitare complicanze applicative e di calcolo del dovuto.
Nei fatti viene indirettamente favorito il contribuente che ha optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, che viene così esentato dall’adempimento per la quota di reddito interessata.
E questo anche perché va rimarcato che l’opzione per l’imposta sostitutiva sul maggior reddito non obbliga la sua applicazione ad entrambe le annualità e non deve essere manifestata con la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
I risvolti ATECO 2025 sul concordato preventivo biennale
Altrettanto interessante e tranquillizzante la lettura dell’Agenzia sull’impatto dei nuovi codici ATECO.
La seconda FAQ qui in commento affronta il tema della modifica del modello ISA a seguito del cambio del codice attività dovuto dall’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, chiedendo se questa determini l’ipotesi di cessazione prevista all’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
La conclusione dell’Agenzia è molto chiara, in particolare modo l’ultimo periodo qui riportato:
“Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.”
Del resto come detto non poteva essere diversa la conclusione dell’Agenzia atteso che diversamente il contribuente verrebbe escluso e penalizzato per motivazioni tecnico amministrative del tutto estranee alla sua volontà.
Due risposte che dissipano i possibili dubbi su aspetti importanti in attesa della formalizzazione delle novità sul CPB contenute nella bozza di Dlgs esaminata dalle Camere.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo: nuove FAQ delle Entrate su acconti e Codici ATECO