Zes Unica: parte la corsa alla fruizione del bonus extra

Francesco Rodorigo - Incentivi alle imprese

Al via la fruizione del contributo aggiuntivo per il credito d’imposta Zes. Dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo da utilizzare. Attenzione alla scadenza

Zes Unica: parte la corsa alla fruizione del bonus extra

Con la scadenza del termine per fare domanda parte la corsa alla fruizione del contributo aggiuntivo al bonus Zes 2026.

Le imprese che hanno inviato correttamente la comunicazione integrativa per il bonus Zes hanno avuto tempo fino al 15 maggio per trasmettere l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate e ottenere il bonus extra finanziato dalla Legge di Bilancio.

L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il codice tributo da utilizzare per la fruizione in compensazione.

Attenzione alla scadenza da rispettare: il contributo extra deve essere fruito entro la fine dell’anno. Prima finestra disponibile il 26 maggio.

Zes: parte la corsa alla fruizione del bonus extra

Le imprese del Mezzogiorno hanno avuto tempo fino alla scadenza del 15 maggio per inviare la domanda per il credito d’imposta Zes aggiuntivo.

Si tratta, nello specifico, delle aziende che hanno investito in beni strumentali nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 e che, entro lo scorso 2 dicembre, hanno trasmesso la comunicazione integrativa per dichiarare gli interventi effettuati in modo da accedere all’agevolazione.

Agevolazione che, ricordiamo, concede un credito d’imposta alle aziende che investono in beni strumentali da destinare alle aree produttive ubicate nelle regioni della Zes Unica Sud.

Perché si parla di un contributo aggiuntivo?

Con il provvedimento del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale per la fruizione del credito d’imposta, fissandola al 60,3811 per cento ma, viste le nuove risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2026, è stato previsto, per le stesse imprese, il riconoscimento di un contributo extra, sempre sotto forma di credito d’imposta, fissato al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa.

Ieri è scaduto appunto il termine per richiedere questo contributo aggiuntivo, inviando l’apposito modulo all’Agenzia delle Entrate.

Ebbene, allo scadere del termine, la stessa Agenzia ha pubblicato il nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta spettante.

Codice tributo Denominazione
7041 “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”

Parte dunque la corsa alla fruizione del contributo. Le imprese beneficiarie, infatti, devono rispettare una precisa scadenza: il credito d’imposta può essere fruito in compensazione tramite modello F24 esclusivamente entro il 31 dicembre 2026.

È necessario, dunque, affrettare le procedure, considerato che siamo a maggio, per evitare di perdere l’incentivo. La prima finestra utile per la fruizione è quella del 26 maggio 2026.

Come utilizzare il bonus in compensazione

Le imprese beneficiarie possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Come detto, il credito d’imposta aggiuntivo può essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal 26 maggio 2026 e non oltre il 31 dicembre 2026.

In fase di compilazione del modello F24, il nuovo codice tributo 7041 deve essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, se il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati che risultano dalle comunicazioni inviate, pena lo scarto del modello F24.