Compensazione con credito IVA, una via possibile per il pagamento delle accise

Compensazione con credito IVA, modalità possibile per il pagamento delle accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio. Non sono necessari i presupposti per il rimborso, mentre è da rispettare il limite dei 700.000 euro. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 4 del 18 maggio 2020.

Compensazione con credito IVA, una via possibile per il pagamento delle accise

Il titolare del deposito fiscale autorizzato può proseguire tramite compensazione con credito IVA al pagamento delle accise dovute per merci movimentate in conto proprio, non sono necessari i presupposti per il rimborso ma bisogna rispettare il limite dei 700.000 euro.

Basta, infatti, la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e, per somme superiori a 5.000 euro, l’apposizione del visto di conformità.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 4 del 18 maggio 2020.

Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 4 del 18 maggio 2020
Consulenza giuridica - versamento mediante compensazione delle accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio.

Compensazione con credito IVA, una via possibile per il pagamento delle accise

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un contribuente che si rivolge all’Amministrazione finanziaria per verificare la possibilità di procedere utilizzando la compensazione per il pagamento delle accise.

All’Agenzia delle Entrate chiede conferma della sua posizione. Ritiene, infatti, sia possibile pagare le accise dovute per merci movimentate in conto proprio utilizzando in compensazione i crediti IVA, “maturati dal medesimo soggetto debitore dell’accisa”, tenendo conto dei limiti di quanto potrebbe essere chiesto a rimborso ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto numero 633 del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, e, comunque, entro il limite massimo compensabile di 700.000 euro.

Con la consulenza giuridica numero 4 del 18 maggio 2020, arriva il via libera dell’Agenzia delle Entrate che definisce la soluzione prospettata “condivisibile”.

E precisa:

“L’utilizzo in compensazione dell’eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non è subordinata al verificarsi di uno dei presupposti per il suo rimborso ex articolo 30 del dPR n. 633 del 1972, essendo richiesta esclusivamente la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e - quando si compensano crediti d’importo superiore a 5.000 euro - l’apposizione del visto di conformità (cfr. articolo 10, comma 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), fatte salve specifiche ipotesi di esonero.

Diverso è il caso di chi intende utilizzare in compensazione un credito IVA infrannuale: necessaria la presenza di uno dei presupposti per il rimborso.

Il documento chiarisce:

“In tale evenienza l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta è subordinato alla presentazione del modello IVA TR, anch’esso munito del visto di conformità”.

Compensazione con credito IVA e pagamento delle accise: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La richiesta di conferma da parte del contribuente è l’occasione per ribadire alcune regole sulla compensazione già richiamate nella prima risposta all’interpello del 2020.

Se da un lato è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte, dall’altro non è possibile utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Si conferma, dunque, un via libera in un certo senso unidirezionale.

In linea generale, perché sia possibile utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997 è necessario che i debiti ed i crediti siano riferibili allo stesso soggetto passivo. Nel caso analizzato si tratta del depositario.

Non possono essere, infatti, utilizzati in compensazione crediti d’imposta maturati da altri soggetti.

Una regola già chiarita in passato, nel testo si legge:

“Del resto, anche la circolare n. 39/D del 27 giugno 2003, nel consentire il pagamento delle accise, tramite F24, ai proprietari dei beni detenuti nel deposito, in qualità di garanti dell’accisa dovuta e previa autorizzazione del titolare del deposito, ha chiarito che il proprietario dei beni non può “effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell’articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d’imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento”.

Sulla base delle regole riepilogate nella consulenza giuridica numero 4 del 2020, l’Agenzia delle Entrate dunque concede il suo via libera al pagamento delle accise utilizzando la compensazione con i crediti IVA nelle condizioni indicate dal contribuente, specificando i casi in cui la strada non è percorribile.

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