Gruppo IVA, i chiarimenti delle Entrate sull’ingresso di una società già esistente

Gruppo IVA, le regole per i nuovi ingressi sono tipizzate e non derogabili. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 30 del 2021. I chiarimenti riguardano l'ingresso in itinere di una società già esistente alla costituzione del Gruppo IVA ma con vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dalla legge instaurati successivamente.

Gruppo IVA, i chiarimenti delle Entrate sull'ingresso di una società già esistente

Gruppo IVA, con la risoluzione numero 30 del 7 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle regole per i nuovi ingressi in itinere di soggetti già esistenti alla costituzione del gruppo stesso.

I casi presi in considerazione sono quelli in cui si instaurano successivamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dalla legge.

Nello specifico vengono presi in esame i seguenti aspetti:

  • la decorrenza dell’ingresso di un nuovo soggetto;
  • la natura (sistematica o antielusiva) della norma che fissa il requisito del possesso della partecipazione (almeno) dal 1° luglio dell’anno precedente;
  • la vigenza dei chiarimenti resi (i) nella Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E a proposito dell’ingresso nel Gruppo IVA di una società di nuova costituzione, interamente partecipata da un soggetto appartenente al Gruppo che sia dante causa di un conferimento di ramo di azienda e (ii) col Principio di Diritto n. 16 del 14 settembre 2020, a proposito delle operazioni di scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del medesimo gruppo;
  • la decorrenza del termine ultimo previsto dall’articolo 70-quater, comma 5, secondo periodo, del Decreto IVA per la presentazione della dichiarazione di inclusione.

Gruppo IVA, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’ingresso di una società già esistente

Nel fornire chiarimenti sul nuovo ingresso in un gruppo IVA di una società già esistente al momento della costituzione di tale gruppo ma senza i vincoli previsti dalla legge, nella risoluzione numero 30 del 7 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 30 del 7 maggio 2021
Gruppo IVA - Ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo - Articolo 70-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A stabilire le regole del gruppo IVA è il Titolo V-bis del Decreto IVA, nello specifico gli articoli 70-bis e seguenti.

La disciplina si completa con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018, che attua la disciplina in questione.

L’ingresso in un gruppo IVA è ammesso se sono soddisfatti due requisiti:

  • la sussistenza tra soggetti passivi d’imposta di un rapporto di controllo, diretto o indiretto, determinato ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile (c.d. controllo di diritto);
  • la permanenza del suddetto vincolo almeno dal 1° luglio dell’anno precedente.

L’ingresso di nuovi soggetti avviene nell’anno successivo a quello del verificarsi dei vincoli economico, organizzativo e finanziario.

In relazione ai nuovi ingressi e sull’effettiva decorrenza, si deve tenere presente di due requisiti che devono essere soddisfatti:

  • quello oggettivo, ovvero l’esistenza di una partecipazione di controllo di diritto;
  • quello temporale, ossia la sussistenza del controllo alla data del 1° luglio dell’anno precedente.

Come sottolineato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate:

“In primo luogo, come anche sopra ricordato, alla base dell’intera disciplina del Gruppo IVA c’è una evidente volontà del legislatore di evitare il consolidamento in un unico soggetto d’imposta di entità che sono legate da rapporti solo occasionali e temporanei.”

Tra i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, uno riguarda anche la possibilità di anticipare l’ingresso all’anno successivo per le società i cui requisiti sono stati verificati successivamente al 1° luglio.

In merito, il documento di prassi si esprime in maniera rigida sulla decorrenza temporale della partecipazione al gruppo.

Nella risoluzione si legge infatti quanto segue:

“Al riguardo, preme osservare che il requisito temporale di cui all’articolo 70-ter, comma 1, del Decreto IVA, benché sia ispirato (come sopra argomentato) a ragioni di cautela fiscale, a parere della scrivente, riveste carattere strutturale. Pertanto, tale requisito non è suscettibile di disapplicazione nemmeno in presenza di peculiari circostanze che escludano la presenza di vincoli occasionali o temporanei o l’assenza di possibili vantaggi ai fini IVA.”

Anche in circostanze che potrebbero suggerire un rapporto stabile, quindi, l’ingresso non può essere anticipato.

Gruppo IVA, nessuna sanzione per i nuovi ingressi precedenti al 7 maggio 2021

Dopo aver richiamato le norme di riferimento che disciplinano i nuovi ingressi di una società già esistente al momento della costituzione del gruppo IVA, la risoluzione del 7 maggio richiama importanti chiarimenti di precedenti documenti di prassi.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ritiene che le conclusioni esposte non siano in contrasto con i chiarimenti della circolare numero 19/E del 2018, relativa all’ingresso nel Gruppo IVA di una società di nuova costituzione, che però abbia ricevuto in conferimento un ramo di azienda da parte di un soggetto già appartenente al Gruppo.

La stessa, nel caso in questione, è interamente partecipata dallo stesso.

Nel 1° capitolo, al paragrafo 3.1.1 il citato documento di prassi citato spiega che il rischio di inclusione, in un unico soggetto passivo, di entità legate da vincoli occasionali o temporanei non viene riscontrata nell’ipotesi di società costituite dal 1° luglio al 15 novembre 2018.

Il caso è tuttavia limitato al fatto che le società in questione devono essere destinatarie del conferimento di un ramo di azienda da parte di una società già in possesso dei requisiti per essere ammessa ad un Gruppo IVA.

Nell’ipotesi in questione, infatti, sussiste quel necessario carattere di stabilità indicato nell’articolo 70-ter del D.P.R. n. 633 e dall’articolo 1, comma 1 del Decreto IVA.

In base a quanto previsto dall’articolo 70-quater, comma 5, secondo periodo, del decreto IVA, inoltre, la dichiarazione per l’inclusione deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati.

Nella parte finale del documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ritiene che non debbano essere applicate sanzioni ai soggetti che abbiano adottato comportamenti non in linea con quanto previsto dalla risoluzione.

Nel testo viene infatti sottolineato quanto segue:

“In considerazione dei profili di novità di alcuni dei chiarimenti resi con la presente risoluzione, si ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede sancito dall’articolo 10 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, sussistano le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui, anteriormente alla pubblicazione del presente documento, si siano verificate ipotesi di ingresso di “nuovi” soggetti in un Gruppo IVA già costituito non in linea con i suesposti chiarimenti, qualora detti ingressi abbiano effettivamente determinato un vantaggio fiscale in capo al Gruppo.”

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