In caso di chiusura partita IVA notificata dall’Ade scatta il divieto di compensazione

Rosy D’Elia - Imposte

Decreto fiscale 2020: il provvedimento di notifica della chiusura della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate determina il divieto di compensazione degli eventuali crediti fiscali, almeno sin quando l'eventuale irregolarità non verrà rimossa.

In caso di chiusura partita IVA notificata dall'Ade scatta il divieto di compensazione

In caso di chiusura partita IVA con provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate si determinerà il divieto di accesso alle compensazioni di crediti fiscali.

I nuovi limiti riguardano anche per le partite IVA escluse dagli elenchi VIES, che raccolgono tutti i soggetti che effettuano operazioni intra comunitarie.

La novità è contenuta nell’articolo 2 del testo ufficiale e definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore dal 27 ottobre 2019 (salvo che per alcune disposizioni, come quelle su compensazioni e limiti ai contanti, che entreranno in vigore solo dal 2020).

Decreto fiscale 2020: testo ufficiale e definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale - numero 252 del 26 ottobre 2019
File pdf con il testo definitivo ed ufficiale del decreto legge numero 124/2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». Il testo entra in vigore da oggi 27 ottobre 2019, salvo che per alcune disposizioni specifiche (per esempio quelle su compensazioni e contanti) che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno.

Chiusura partita IVA: divieto di compensazione in caso di provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate

L’articolo 2 del testo ufficiale e definitivo del Decreto Fiscale 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e rubricato Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione è uno dei tasselli che contribuiscono a rendere più complesso il meccanismo di utilizzo dei crediti di imposta.

Nello specifico le modifiche alla normativa vigente interessano due tipologie di contribuenti:

  • i soggetti a cui è stato notificato un provvedimento di chiusura della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, si procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali;
  • i soggetti a cui è stato notificato un provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, VIES. Due sono le motivazioni possibili:
    • esito negativo delle attività di controllo sui dati comunicati;
    • mancata presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate per quattro trimestri consecutivi.

Si inseriscono tre nuovi commi nell’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997:

  • 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata;
  • 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
  • 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Chiusura partita IVA, come funziona il divieto di compensazione e la possibilità di chiedere il rimborso

La relazione illustrativa che accompagna il Decreto Fiscale 2020, il cui testo ufficiale e definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, spiega che, nel caso di approvazione definitiva, i contribuenti che ricevono un provvedimento per la chiusura della partita IVA non hanno la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall’importo, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento.

Mentre le conseguenze per quelli esclusi dall’elenco VIES riguardano solo l’IVA.

Per i crediti bloccati è possibile, però, presentare una richiesta di rimborso.

In alternativa, si possono riportare sotto forma di eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Ma cosa succede se il contribuente non si allinea alle regole che saranno introdotte?

La risposta nella relazione che illustra l’articolo 2 del DL Fiscale:

“Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti.

Il contribuente, in tale ipotesi, è tenuto al versamento degli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrogabilità delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze di legge”.

Cessazione partita IVA e inibizione della compensazione rientra anche tra le voci indicate nel focus sul contrasto all’evasione e alle frodi fiscali del Documento Programmatico di Bilancio del 2020, che il governo ha trasmesso all’Unione Europea, con effetti finanziari stimati pari a 200 milioni di euro su base annua.

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