Eliminate le sanzioni di 1.000 euro per ogni F24 oggetto di scarto, diventano proporzionali

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Sanzioni di 1000 euro per i modelli F24 scartati fuori dal Decreto Fiscale 2020, il meccanismo sanzionatorio si alleggerisce e diventa proporzionale. Restano i nuovi presupposti per l'utilizzo dei crediti di imposta Irpef, Ires e Irap. Le novità e gli aggiornamenti nell'ultima versione del testo da convertire in legge.

Eliminate le sanzioni di 1.000 euro per ogni F24 oggetto di scarto, diventano proporzionali

Le Sanzioni di 1.000 euro per i modelli F24 scartati escono dal Decreto Fiscale 2020. Nel testo rivisto con gli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze della Camera si alleggerisce il meccanismo sanzionatorio: 5% per importi inferiori ai 5.000 euro, oltre la soglia sanzione di 250 euro.

Cambiano anche i presupposti per l’utilizzo dei crediti di imposta Irpef, Ires e Irap e si allineano ai tempi e alle modalità previste per l’IVA. Novità anche per i sostituti di imposta che per recuperare le eccedenze che derivano dal bonus Renzi possono operare solo in via telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le modifiche nell’articolo 3 del testo ufficiale del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

Contrastare le indebite compensazioni è l’obiettivo manifesto delle nuove regole, rallentare l’utilizzo dei crediti fiscali è l’effetto che si intende ottenere.

Sanzioni di 1.000 euro per i modelli F24 scartati eliminate, meccanismo proporzionale

Le modifiche disincentivanti operano principalmente su due fronti:

  • si complica il sistema e si allungano i tempi, dal 2020 i crediti si utilizzano a partire da maggio e non già da gennaio;
  • si introducono sanzioni per i modelli F24 scartati, inizialmente era stato previsto un importo fisso di 1.000 euro, nell’iter di conversione in legge del Decreto il meccanismo è stato alleggerito:
    • sanzione pari al 5% dell’importo fino a 5.000 euro;
    • 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Non basta la futura apposizione del visto di conformità, ma si introduce l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione Irpef, Ires e Irap dalla quale emerge il credito, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Nell’articolo 3 del DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 si legge:

“All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.

Inoltre si introduce un sistema sanzionatorio per i modelli F24 scartati.

Il testo modifica l’articolo 37 del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006.

E inserisce il comma 49 ter:

“Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Anche il comma 2 ter a cui far riferimento per la sanzione nasce con il decreto legge 124/2019 (giornalisticamente denominato come decreto fiscale 2020 e prevede:

“Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per cento dell’importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Si tratta di un meccanismo sanzionatorio completamente rivisto rispetto a quello originario che era formulato come segue:

“Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Decreto fiscale 2020, ancora novità. Cambia il meccanismo delle compensazioni: preventiva presentazione della dichiarazione anche per Irpef, Ires ed Irap

Come si legge nella relazione illustrativa del decreto legge 124/2019, le modifiche al meccanismo delle compensazioni e l’introduzione di sanzioni così pesanti derivano dalla necessità di effettuare un riscontro preventivo e contrastare l’utilizzo indebito dei crediti.

Attenzione: tali norme entreranno in vigore a partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020.

Un’esigenza che nasce dai risultati emersi dai controlli degli anni scorsi, sottolinea il testo.

Cambiano i requisiti necessari perché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti che derivano da imposte dirette e sostitutive, e si introducono principalmente due novità:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi superiori a 5.000 euro annui;
  • obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo punto vale anche per i sostituti di imposta che intendono recuperare le eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti: parliamo ad esempio del bonus Renzi.

Di conseguenza, già in fase di ricezione del modello F24, per l’Agenzia delle Entrate sarà possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato: si scarteranno all’origine i modelli F24 che contengono compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo.

E in caso di eventuali compensazioni indebite scatteranno le sanzioni di 1.000 euro.

Le novità seguono la scia delle modifiche introdotte nel 2012 per le compensazioni del credito IVA che, stando ai dati indicati nella relazione illustrativa del DL Fiscale 2020, aveva prodotto una “riduzione dei crediti compensati del 33,83% su base annua, di cui circa la metà 16,92% ascrivibile all’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito”.

Le stime sugli effetti che avranno le novità prendono come riferimento proprio la percentuale del 16,92% applicata al totale delle compensazioni di crediti, superiori a 5.000 euro, del 2018 per le principali imposte dirette.

Emerge l’ipotesi di una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 1.084 milioni di euro nel 2020, per effetto dello slittamento che deriva dall’introduzione delle novità, e di 878 milioni di euro a partire dal 2021.

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