Da aprile sono in vigore le nuove regole per la piattaforma SIISL. Chi può pubblicare offerte di lavoro? Le FAQ ministeriali sciolgono i dubbi solo in parte
Dal 1° aprile è arrivato via libera all’invio delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche tramite la piattaforma SIISL, mentre è stato rinviato l’obbligo di pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla medesima piattaforma per accedere ai benefici contributivi.
In attesa della pubblicazione del decreto attuativo, atteso da diversi mesi, il caricamento dell’offerta resta facoltativo.
Dalle FAQ ministeriali però sembrano emergere alcune incongruenze che lasciano il dubbio sulle modalità operative.
Chi può pubblicare le offerte sulla piattaforma? I consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati possono caricare annunci per conto di terzi? A prima vista la risposta non è così immediata.
Chi può pubblicare offerte di lavoro sul SIISL?
La riforma del SIISL è partita da aprile ma fatica ad ingranare. Se la funzionalità perla trasmissione delle Comunicazioni obbligatorie è partita a regime, lo stesso non si può dire per il nuovo obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro che danno diritto a benefici contributivi.
Come noto, l’adempimento è stato introdotto dal decreto sicurezza sul lavoro, il n. 159/2025, ed è in vigore dal 1° aprile 2026. Manca però un pezzo fondamentale: il decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro chiamato a fornire tutti i dettagli operativi per l’effettiva applicazione della novità.
Nella nota pubblicata a fine marzo, infatti, il ministero ha annunciato che finché tale decreto non sarà pubblicato l’obbligo non sarà applicato. Le offerte di lavoro, pertanto, potranno essere pubblicate sul SIISL a discrezione dei datori di lavoro e i benefici contributivi potranno essere richiesti anche secondo le modalità in uso finora.
Chi vuole, quindi, può già caricare le offerte di lavoro anche sulla piattaforma istituzione ma in assenza di regole precise sono emerse già alcune criticità, in particolare riguardo i soggetti che possono effettivamente pubblicare gli annunci.
Le FAQ pubblicate sul sito del Ministero, infatti, sembrano contraddirsi. La prima che dovrebbe chiarire “Chi può pubblicare offerte di lavoro sul SIISL?” specifica che gli annunci possono essere caricati da:
- Aziende o altri delegati profilati sul portale Servizi Lavoro;
- Consulenti del lavoro o professionisti abilitati (L. 12/1979) profilati sul portale Servizi Lavoro;
- Agenzie Per il Lavoro profilate sul portale per le politiche attive del lavoro di Servizi lavoro.
Il consulente del lavoro può pubblicare offerte di lavoro per conto dell’azienda?
Fini qui nessun dubbio, se non fosse che una seconda FAQ poco più avanti “Se sono un Consulente del Lavoro o professionista abilitato posso pubblicare sul SIISL offerte di lavoro per conto di terzi?” specifica che la pubblicazione per conto di terzi dipende dal profilo con cui si accede al SIISL:
- Accesso come “Consulente del lavoro o professionista abilitato (L. 12/1979)” profilato sul portale Servizi lavoro: Non è possibile pubblicare offerte di lavoro per conto di terzi. In questo caso puoi pubblicare solo per te stesso e, nell’annuncio, sarà visibile ai cittadini la tua denominazione come datore di lavoro.
- Accesso come “Agenzia Per il Lavoro” (Fondazione Consulenti per il Lavoro) profilata su Portale per le politiche attive del lavoro di Servizi Lavoro: È possibile pubblicare offerte di lavoro per conto di terzi, in quanto operi a tutti gli effetti come una APL. In questo caso, nell’annuncio sarà visibile ai cittadini la denominazione della APL, mentre non sarà esposto il datore di lavoro effettivo.
Stando a questa seconda interpretazione, dunque, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti non potrebbero pubblicare offerte di lavoro per conto delle aziende che li impiegano, un controsenso.
A fornire una lettura che dovrebbe mettere tutti d’accordo è una terza FAQ pubblicata nella stessa pagina “Se sono un delegato profilato sul portale Servizi Lavoro posso pubblicare su SIISL offerte di lavoro per conto di terzi?”.
La risposta fornita dal Ministero dovrebbe risolvere, almeno in teoria, il dubbio:
“Sì. I delegati possono pubblicare offerte di lavoro per conto delle aziende per cui risultano formalmente delegati sul portale Servizi Lavoro. Accedendo a SIISL, il delegato potrà selezionare l’azienda di riferimento e operare in sua vece, pubblicando le offerte di lavoro a nome dell’azienda stessa.”
Secondo questa interpretazione, dunque, i consulenti del lavoro o gli altri professionisti abilitati possono caricare le offerte di lavoro per conto di terzi, a condizione però che risultino formalmente delegati sul portale Servizi Lavoro.
È questo il passaggio fondamentale richiesto ad aziende e professionisti. Senza la delega formale, il consulente che carica l’annuncio rischia di vederlo pubblicato a proprio nome e responsabilità anziché per conto dell’azienda.
Ad ogni modo, tutti i dubbi sull’applicazione pratica delle novità dovrebbero essere sciolti dal decreto attuativo quando finalmente verrà pubblicato, nel mentre si naviga a vista.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Chi può pubblicare offerte di lavoro sul SIISL?