Cedolare secca, scadenza secondo acconto il 30 novembre 2022

Tommaso Gavi - Cedolare secca sugli affitti

Scadenza cedolare secca, il secondo o unico acconto dell'imposta deve essere versato entro il 30 novembre 2022. Per il pagamento i contribuenti devono utilizzare il modello F24, seguendo le apposite istruzioni per la compilazione.

Cedolare secca, scadenza secondo acconto il 30 novembre 2022

Anche la cedolare secca deve essere pagata entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Il termine che accomuna i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi deve essere preso in considerazione anche per i contribuenti che hanno scelto la cedolare secca sugli affitti.

Entro il termine di fine mese si deve provvedere al versamento del secondo acconto dell’imposta sostituiva, l’appuntamento con il primo acconto è invece fissato ordinariamente al 30 giugno di ogni anno.

Per il 2022, così come per l’anno precedente, deve essere corrisposto il 100 per cento dell’imposta relativa all’anno precedente.

Per il pagamento rimangono uguali anche le modalità di versamento: dovrà essere utilizzato il modello F24, compilato seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e inserendo gli appositi codici tributo.

Il punto sulla scadenza del 30 novembre 2022 per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Cedolare secca, scadenza secondo acconto: chi deve pagare entro la scadenza del 30 novembre 2022

In linea generale i contribuenti chiamati al pagamento della cedolare secca sugli affitti sono coloro che hanno scelto l’opzione.

La somma da pagare entro la scadenza del 30 novembre 2022, tuttavia, varia a seconda dell’importo totale dell’imposta dovuta.

Così come avviene per l’IRPEF e per la generalità delle imposte sui redditi i contribuenti dovranno corrispondere l’importo in una o due rate, se l’ammontare dell’imposta supera i 51,65 euro.

Un’ulteriore soglia da tenere in considerazione è quella di 257,52 euro. Nel caso in cui l’importo sia inferiore, dovrà essere versato in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Se l’importo è superiore si paga in due rate, la prima delle quali ha termine fissato al 30 giugno di ciascun anno.

L’imposta dovuta per ciascuna rata è la seguente:

  • la prima, pari al 40 per cento dell’acconto totale (50 per cento per i soggetti ISA e forfettari), insieme al saldo 2021;
  • la seconda, pari al 60 per cento (50 per cento per i soggetti ISA e forfettari), entro il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

Mancando la base imponibile, l’acconto non è dovuto nel primo anno in cui il contribuente sceglie l’opzione del regime di tassazione.

L’acconto è dovuto nella misura del 100 per cento, a partire dall’anno 2021.

Cedolare secca, secondo acconto 2022: le istruzioni per la compilazione del modello F24

Per il pagamento del secondo acconto 2022 della cedolare secca deve essere utilizzato il modello F24.

Il modello dovrà essere compilato seguendo le apposite istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo da inserire all’interno del modello sono riportati nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
1840 Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata
1841 Cedolare secca locazioni - Acconto seconda rata o unica soluzione
1841 Cedolare secca locazioni - Saldo

Oltre al codice tributo dovranno essere valorizzati anche altri campi del modello.

Un altro campo da compilare è quello indicato con (2), ovvero la rateazione/regione/prov./mese rif.

Dovrà inoltre essere indicato l’anno di riferimento a cui il versamento si riferisce, in questo caso il 2022.

L’importo dovuto deve infine essere indicato all’interno della colonna “importi a debito versati.”

Per il calcolo dell’imposta si può procedere con due modalità:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.

Il primo permette il calcolo dell’imposta dovuta a partire dalla somma relativa all’anno precedente.

Il secondo, invece, consiste in una “previsione” dell’imposta che dovrà essere corrisposta dal contribuente.

In questa seconda ipotesi devono essere considerati i redditi, le deduzioni, le detrazioni e i crediti d’imposta. L’utilizzo di questa seconda modalità, nel caso in cui i versamenti in acconto risultino di un importo inferiore rispetto a quello dovuto, portano all’applicazione della sanzione del 30 per cento e al pagamento dei relativi interessi.

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