Cassa integrazione, per l’esonero contributivo INPS Uniemens entro il 31 gennaio 2021

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione, per l'esonero contributivo INPS flusso Uniemens entro la scadenza del 31 gennaio 2021. Dati e istruzioni per ottenere il codice di autorizzazione 2Q nel messaggio numero 4781 del 21 dicembre 2020.

Cassa integrazione, per l'esonero contributivo INPS Uniemens entro il 31 gennaio 2021

Cassa integrazione, l’esonero contributivo previsto dal Decreto Agosto per le aziende che hanno avuto accesso alla CIG nei mesi di maggio e giugno è accessibile dal 15 agosto al 31 dicembre 2020: dati e istruzioni per la corretta compilazione del flusso Uniemens entro la scadenza del 31 gennaio 2021.

Le indicazioni da seguire anche per ottenere il codice di autorizzazione “2Q” , utile per beneficiare dell’agevolazione, nel messaggio numero 4781 del 21 dicembre 2020.

INPS - Messaggio 4781 del 21 dicembre 2020
Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori chiarimenti.

Cassa integrazione, per l’esonero contributivo INPS Uniemens entro il 31 gennaio 2021

Per beneficiare bell’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione previsto dal Decreto Agosto è necessario, prima di tutto, procedere con la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Come si legge nella comunicazione INPS, la richiesta deve essere inoltrata all’Istituto tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.

Nell’istanza devono essere dichiarati, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, i seguenti dati:

  • ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • importo dell’esonero.

Nel testo del messaggio numero 4781 del 21 dicembre 2020 si legge:

“in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;

Cassa integrazione, istruzioni INPS per beneficiare dell’esonero contributivo

Ottenuto il codice di autorizzazione per beneficiare dell’esonero contributivo connesso alla cassa integrazione per coronavirus è necessario trasmettere il relativo flusso Uniemens entro la scadenza del 31 gennaio 2021.

L’esonero CIG, infatti, può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.

L’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità. Nel caso in cui non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) e utilizzando procedura delle regolarizzazioni contributive.

La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e il credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato.

Sull’importo dell’esonero fruibile si legge:

“Rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive”.

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