Contributi INPS, nuovo aumento dei tassi di interesse su rate e sanzioni

Federica Battiato - Leggi e prassi

Dal 17 giugno 2026 aumentano ancora i tassi di interesse sui pagamento a rate o rinviati dei contributi INPS e sulle relative sanzioni civili. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento sale al 2,40 per cento, portando al 4,40 per cento il tasso per rateazione e rinvio

Contributi INPS, nuovo aumento dei tassi di interesse su rate e sanzioni

Aumentano i tassi di interesse su dilazione, differimento e sanzioni civili per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La comunicazione arriva dall’INPS nella circolare n. 64, pubblicata nella mattinata di oggi, 16 giugno, e recepisce la decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di aumentare di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento (TUR).

Dal 17 giugno 2026 il tasso sarà, dunque, pari al 2,40 per cento, con l’interesse di dilazione e di differimento che sale al 4,40 per cento annuo.

Rateazione, rinvio e sanzioni sui contributi INPS: nuovo aumento dei tassi di interesse

Tornano a salire i tassi di interesse. Come riportato nel comunicato stampa della BCE dell’11 giugno:

“Il Consiglio direttivo si impegna a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine. In linea con questo impegno ha deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e la decisione di aumentare i tassi è solida rispetto a una serie di scenari che delineano come lo shock potrebbe evolvere e incidere sulle prospettive di medio termine per l’area dell’euro.”

La decisione della BCE impatta anche sul calcolo degli interessi da versare quando si chiede di rateizzare o di rinviare i pagamenti dei contributi dovuti agli Enti previdenziali. Inoltre, produce effetti sull’importo delle sanzioni civili previste dalla legge in caso di mancato pagamento.

Come annunciato dall’INPS nella circolare n. 64/2026, dal 17 giugno per chi chiede di rateizzare i debiti per contributi e sanzioni civili, il nuovo tasso di interesse è pari al 4,40 per cento all’anno. Va specificato che i piani di pagamento già approvati prima di questa data con il vecchio tasso di interesse non subiranno variazioni.

A partire dalla stessa data, salirà anche l’interesse dovuto quando si riceve l’autorizzazione a rinviare la scadenza del versamento dei contributi, con il tasso che passa al 4,40 per cento all’anno. Nei casi di rinvio l’interesse si applicherà a partire dai contributi del mese di giugno 2026.

Aumento dei tassi di interesse: le nuove sanzioni civili sui contributi

La decisione della BCE ha delle ripercussioni anche sulle sanzioni civili previste in caso di pagamento mancato o effettuato in ritardo.

In questo caso, come previsto alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione è pari al 7,90 per cento all’anno (nuovo tasso del 2,40 per cento più una maggiorazione di 5,5 punti.

Riguardo a queste sanzioni, l’INPS precisa che fino al 31 agosto 2024 era prevista una sanzione pari al tasso TUR aumentato di 5,5 punti (con un limite massimo del 40 per cento dei contributi non pagati) ma, come stabilito dalla legge n. 19/2024 al fine di favorire l’adempimento, dal 1° settembre 2024 se si pagano i contributi entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione, quindi nella misura del 2,40 per cento.

La circolare INPS, inoltre, specifica che:

  • nell’ipotesi di evasione, la sanzione è pari al 30 per cento, con un limite fissato al 60 per cento dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza.
  • se il contribuente denuncia spontaneamente all’INPS, prima di contestazioni o richieste, la propria evasione entro 12 mesi dalla scadenza (e prima di subire controlli), ha due possibilità di sconto:
    • se paga tutto in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione per evasione decade e si paga quella più leggera pervista per il ritardo, cioè il 7,90 per cento (tasso 2,40 per cento + 5,5 punti);
    • se paga tutto in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione è del 9,90 per cento (tasso 2,40 per cento + 7,5 punti).

Aumento dei tassi di interesse: sanzioni ridotte per le Procedure Concorsuali

Per i casi di procedure concorsuali, l’INPS, come stabilito dalla deliberazione n. 1/2002, applica delle sanzioni ridotte, ma subordinate al pagamento di tutte le spese dovute.

Le sanzioni ridotte non possono essere inferiori al tasso dell’interesse legale, e “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Considerando che l’attuale tasso stabilito dalla BCE è più alto dell’interesse legale in vigore (che è pari all’1,60 per cento), dal 17 giugno 2026 il calcolo per la riduzione delle sanzioni si farà usando come base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, pari al 2,40 per cento.

INPS, Circolare n. 64 del 16 giugno 2026
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali