Come cambia il panorama degli incentivi per le nuove assunzioni alla luce delle novità previste dalla legge di conversione del decreto Lavoro?
Confermato l’abominio dell’abrogazione retroattiva delle proroghe degli incentivi di cui al D.L. n. 60/2024, con la conversione in legge del D.L. n. 62/2026 (decreto lavoro), non ci resta che prendere atto delle nuove regole per poter accedere ai nuovi incentivi alle assunzioni, riservati per ora esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, esclusi domestici ed apprendisti, poiché l’unico incentivo previsto per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a termine in rapporti da tempo indeterminato, necessita di autorizzazione UE e pertanto non risulta ancora operativo.
Sono state ampliate anche le condizionalità da rispettare per poter fruire delle misure, ed in particolare ricordiamo:
- il possesso di un DURC regolare;
- il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro e legislazione sociale;
- l’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi;
- il rispetto dell’incremento occupazionale netto;
- l’applicazione del cosiddetto “salario giusto”, introdotto dalle recenti modifiche normative.
Il “salario giusto”
Tra le novità più significative emerge il collegamento tra benefici contributivi e l’applicazione del TEC - Trattamento Economico Complessivo non inferiore a quello stabilito contrattazione collettiva comparativamente rappresentativa, che appare una previsione fantastica, filosoficamente parlando, ma risulta un concetto astratto e non applicabile in concreto, poiché, come noto, manca ad oggi la piena attuazione dell’art. 39 della Costituzione in materia, appunto, di rappresentatività.
La legge di conversione ha, se non altro, esplicitato la composizione del TEC, che ora risulta formato da tutte le voci retributive fisse e continuative (previste, comunque, dai contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi), incluse le mensilità aggiuntive, le indennità continuative e le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti, con esclusione delle componenti discrezionali o variabili attribuite individualmente ai lavoratori.
Nonostante ciò, poiché non vi è, ad oggi, una definizione chiara ed incontrovertibile di quali siano i contratti comparativamente più rappresentativi, pretendere che l’imprenditore certifichi, all’interno dell’istanza con cui inoltra domanda di incentivo all’INPS, mediante autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, l’applicazione di tali contratti, appare un obbrobrio giuridico.
Relativamente alle caratteristiche e condizionalità legate ai bonus donne, giovani e Zes nulla è cambiato con la conversione in legge, pertanto restano interamente confermati i contenuti del testo del Decreto legge.
SIISL: obbligo rinviato in attesa del decreto attuativo
Tra le novità introdotte dal D.L. 159/2025 figura l’obbligo di pubblicazione delle vacancy sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), per i datori che intendono beneficiare di incentivi pubblici all’assunzione.
Tuttavia, poiché il decreto ministeriale attuativo non risulta ancora emanato, allo stato attuale la pubblicazione delle posizioni vacanti sul SIISL non costituisce ancora una condizione necessaria per la fruizione dei bonus assunzionali 2026.
Nel contempo, dal 1° luglio (forse, visti gli annunci già andati a vuoto prima per il 22/6 e poi per il 24/6) le funzioni del portale saranno implementate, e sarà possibile inserire le comunicazioni di assunzione partendo dal CV del candidato o dalla vacancy pubblicata dal datore di lavoro.
Il nodo “de minimis”
Nel panorama delle agevolazioni alle assunzioni, alcune risultano soggette alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” e, pertanto, richiedono una verifica preventiva del rispetto dei massimali.
I limiti attualmente vigenti sono:
- 300.000 euro per la generalità delle imprese;
- 750.000 euro per i servizi di interesse economico generale (SIEG);
- 40.000 euro per la produzione primaria nel settore pesca e acquacoltura;
- 25.000 euro per la produzione primaria agricola.
Particolare attenzione dovrà essere riservata al metodo di calcolo del triennio di riferimento, che varia a seconda del regolamento applicabile e può incidere in modo significativo sulla possibilità di accedere alle nuove misure.
Non rientrano nel de minimis le agevolazioni di cui al D.L. n. 62/2026, che fanno capo ad un altro regolamento UE, ovvero il GBER 651/2014.
Conclusioni
I bonus assunzioni 2026 rappresentano un’importante leva di politica occupazionale, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e nei confronti delle categorie maggiormente esposte alle difficoltà di inserimento lavorativo.
Le opportunità economiche per le imprese sono rilevanti, ma altrettanto rilevante è la complessità del quadro normativo. La corretta verifica dei requisiti soggettivi dei lavoratori, il rispetto dell’incremento occupazionale netto, il monitoraggio delle future disposizioni sul SIISL saranno elementi decisivi per evitare contestazioni e recuperi contributivi.
Di dubbia legittimità, per usare un eufemismo, l’abrogazione retroattiva delle proroghe dei bonus contenute nella conversione in legge del Milleproroghe, senza prevedere nemmeno un periodo transitorio, che ha stravolto la pianificazione aziendale di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nei primi quattro mesi dell’anno, cambiando le regole del gioco in corsa e rendendo in molti casi inapplicabili le agevolazioni contributive previste dalla norma previgente.
Per aziende e professionisti si apre dunque una stagione di incentivi interessante ma estremamente complessa, che richiederà un approccio rigoroso sotto il profilo giuslavoristico e previdenziale, poiché dovrà tenere conto dei rischi applicativi legati al “salario giusto”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus assunzioni 2026: stato dell’arte dopo la conversione in legge del decreto 1° maggio