Buoni pasto, limiti di utilizzo e tassazione Irpef: chiarimenti delle Entrate

Buoni pasti utilizzati oltre i limiti di utilizzo e regole in merito alla tassazione Irpef: con il principio di diritto numero n. 6 pubblicato il 12 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti.

Buoni pasto, limiti di utilizzo e tassazione Irpef: chiarimenti delle Entrate

Buoni pasto, limiti di utilizzo e tassazione Irpef: con il principio di diritto n. 6 pubblicato il 12 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti.

La disciplina dei buoni pasto è stata oggetto di importanti novità negli ultimi anni e con il decreto ministeriale n. 122 del 7 giugno 2017 è stata prevista la possibilità di utilizzo cumulato fino ad un massimo di 8 buoni nell’ambito della stessa spesa.

Nulla è cambiato invece in merito all’esenzione dalla tassazione Irpef dei buoni pasto che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente a fini fiscali e previdenziali fino a 5,29 euro se cartacei e fino a 7 euro se elettronici.

Il principio di diritto n. 6 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole nel caso in cui il lavoratore utilizzi più di 8 buoni pasto per la stessa spesa. In tal caso qual è il trattamento fiscale corretto?

Buoni pasto, limiti di utilizzo e tassazione Irpef: chiarimenti delle Entrate

Secondo quanto previsto dal DM n. 122 del 7 giugno 2017, è possibile utilizzare nell’ambito della stessa spesa un massimo di otto buoni pasto e gli stessi, erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi esenti Irpef.

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle regole relative al trattamento fiscale nel caso di utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di otto.

Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente - rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici - previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Buoni pasto, esenzione Irpef con due diversi limiti per ticket cartacei o elettronici

Non rientra tra gli adempimenti del datore di lavoro la verifica del corretto uso dei buoni pasto ma:

“la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati.”

Quello che sarà importante verificare è quindi esclusivamente il rispetto dei limiti di importo sopra indicati, avendo cura di fare attenzione alle differenze tra l’esenzione Irpef prevista sul valore nominale dei buoni cartacei o elettronici.

Si allega di seguito il principio di diritto n. 6 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 12 febbraio 2019:

Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019
Articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR, art. 4, comma 1 lett. d D.M. 122 del 7 giugno 2017. Trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di otto

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