Bonus sanificazione e dpi, escluse le spese di consulenza

Rosy D’Elia - Irpef

Bonus sanificazione e dpi, per le spese di consulenza non si ha diritto al credito di imposta. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 363 del 16 settembre 2020, che arriva dopo le istruzioni operative pubblicate negli ultimi giorni.

Bonus sanificazione e dpi, escluse le spese di consulenza

Bonus sanificazione e dpi, le spese di consulenza sono escluse dal campo di applicazione dell’agevolazione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 363 del 16 settembre 2020 che arriva subito dopo l’istituzione del codice tributo 6917 per utilizzare in compensazione il credito di imposta a cui si ha diritto.

Il 7 settembre 2020 ha segnato la scadenza per la comunicazione sulle spese sostenute e da sostenere entro il 31 dicembre. In questa settimana sono state fornite una serie di altre indicazioni per passare all’operatività e fruire effettivamente del beneficio introdotto dal Decreto Rilancio.

In particolare ha fatto discutere il provvedimento dell’11 settembre 2020, che ha reso noto il valore di riferimento con cui è stato calcolato il bonus sanificazione e dpi sulla base delle domande presentate: i contribuenti, infatti, non beneficeranno di un credito di imposta pari al 60% delle spese ma al 60% moltiplicato per 15,6423%, che risulta poco più del 9% delle somme utilizzate o da utilizzare per gli scopi indicati dalla norma.

Bonus sanificazione e dpi, escluse le spese di consulenza

Dopo i due documenti con le istruzioni operative, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema per rispondere a una richiesta di chiarimenti che arriva direttamente da una società.

È possibile beneficiare del bonus sanificazione e dpi per le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza?

Con la risposta all’interpello numero 363 del 16 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria pone il suo veto: questi costi non rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione.

Nel testo si legge:

“Le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non devono essere considerate ai fini della fruizione del crediti d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio”.

Bonus sanificazione e dpi, a quali spese si applica il beneficio? Esclusa la consulenza

A sostegno della sua risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 20 del 10 luglio 2020 che contiene un elenco esemplificativo delle spese agevolabili in linea con quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 125 del Decreto Rilancio.

  • spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • spese per l’acquisto dei seguenti materiali:
    • dispositivi di protezione individuale, ovvero mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • detergenti e disinfettanti;
    • altri dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    • dispositivi finalizzati a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi.

Come sottolinea lo stesso documento, sebbene non si tratti di un elenco esaustivo, per dare diritto al bonus le spese in ogni caso devo essere riferibili a due categorie:

  • sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

E i costi di consulenza, anche se relativa ai due aspetti indicati, non rientrano sicuramente nelle voci di spesa per cui è previsto il credito di imposta.

Tutti i dettagli nella risposta all’interpello numero 363 del 16 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 363 del 15 settembre 2020
Articolo 125 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

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