Bonus sanificazione e dpi, il codice tributo da inserire nel modello F24

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus sanificazione e dpi, istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver comunicato la percentuale che di fatto è pari a circa il 9% delle spese sostenute, fornisce anche le istruzioni per beneficiare dell'agevolazione. I dettagli nella risoluzione numero 52 del 14 settembre 2020.

Bonus sanificazione e dpi, il codice tributo da inserire nel modello F24

Bonus sanificazione e dpi, dispositivi di protezione individuale: con la risoluzione numero 52 del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6917 da inserire nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito di imposta, da calcolare moltiplicando la somma richiesta per 15,6423%, ovvero la percentuale stabilita dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento dell’11 settembre sulla base delle domande ricevute.

L’articolo 125 del Decreto Rilancio ha introdotto un’agevolazione per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il testo indicava la possibilità di accedere a un credito di imposta pari al 60% dei costi e fino a un massimo di 60.000 euro, ma “ai fini del rispetto del limite di spesa” è stato necessario ridefinire la portata dell’agevolazione.

Secondo la modalità di calcolo indicata, il bonus sanificazione e dpi è passato dal 60% delle spese sostenute a circa il 9%.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 52 del 14 settembre 2020
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di
dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Bonus sanificazione e dpi, dalle Entrate il codice tributo da inserire nel modello F24

A distanza di pochissimi giorni dal provvedimento che ha indicato la percentuale da utilizzare per verificare a quanto ammonta effettivamente il credito di imposta richiesto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare in compensazione il bonus sanificazione e dpi.

6917 è la sequenza di cifre da indicare, come si legge nella risoluzione numero 52 del 2020 che arriva a ridosso del 16 settembre, data cardine del calendario fiscale di questo mese e che segna la ripresa dei versamenti sospesi nel periodo del lockdown.

Metà delle somme dovute potrà essere versata entro il 2020 e il resto tra il 2021 ed il 2022. Ma la prima scadenza resta sempre fissata al 16 settembre 2020, con la possibilità di scegliere se pagare il 50% del totale delle imposte sospese in un’unica soluzione o in quattro rate mensili.

Può essere, quindi, la prima occasione utile per utilizzare in compensazione il bonus sanificazione e dpi, dal momento che risulta utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale per il calcolo effettivo del suo valore, arrivato venerdì 11 settembre 2020.

6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34
.

Bonus sanificazione e dpi, il codice tributo da inserire nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione

Coloro che hanno richiesto l’agevolazione entro il 7 settembre 2020 e avevano tutte le carte in regola per ottenerla, possono verificare direttamente nel cassetto fiscale a quanto ammonta il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Sul piano pratico, poi, per la compilazione del modello F24 è necessario seguire le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate:

  • il codice tributo 6917 deve esser inserito nella sezione “Erario”;
  • la sequenza di cifre va indicata in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” deve essere sempre compilato con il valore “2020”.

In conclusione, il documento mette in guardia:

“Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24”.

In alternativa all’utilizzo diretto, i contribuenti infatti possono procedere con la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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