Bonus ristrutturazioni, cessione del credito anche per lavori di anni passati?

Bonus ristrutturazioni, la cessione del credito vale anche per i lavori di anni passati? A rispondere è l'Agenzia delle Entrate, per fugare i dubbi sulle novità previste dal decreto Rilancio 2020.

Bonus ristrutturazioni, cessione del credito anche per lavori di anni passati?

Bonus ristrutturazioni, la cessione del credito vale anche per lavori di anni passati? A rispondere è l’Agenzia delle Entrate, per fare chiarezza sulle novità previste dal decreto Rilancio 2020.

L’avvio del superbonus del 110% è accompagnato dall’introduzione dei due strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito, mediante i quali il contribuente potrà scegliere di recuperare prima la detrazione fiscale spettante e, nel caso di sconto in fattura, ridurre l’esborso monetario necessario per effettuare i lavori.

Anche l’impresa potrà scegliere di cedere il credito acquisito, rivolgendosi anche alle banche che, negli ultimi tempi, stanno completando il percorso per la predisposizione dei propri pacchetti di proposte.

La cessione del credito si applica anche ai lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni, ma solo se relativi a spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Per i lavori sostenuti in anni passati, l’unica via per il recupero del bonus Irpef è la detrazione decennale.

Bonus ristrutturazioni, cessione del credito anche per lavori di anni passati?

Attorno al superbonus e alle novità per l’edilizia previste dal decreto Rilancio si sono creati numerosi dubbi. Uno di questi riguarda proprio la possibilità di accedere alla cessione del credito per lavori eseguiti in anni passati.

A creare confusione è stato quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, riferimento normativo relativo alla possibilità di cessione del credito e sconto in fattura ed il proliferare di notizie, spesso fuorvianti.

Le due opzioni alternative alla fruizione del credito d’imposta sono previste esclusivamente per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

È sulla base delle disposizioni previste dal decreto Rilancio che l’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti posti dai contribuenti e pubblicati sul sito FiscoOggi, delimita chiaramente l’ambito applicativo della misura, evidenziando che non è possibile avvalersene per i lavori di anni passati.

Bonus ristrutturazioni, cessione del credito solo per lavori e spese sostenute nel 2020 e nel 2021

Non è possibile cedere alla banca il credito residuo relativo al bonus ristrutturazioni riconosciuto per spese sostenute in anni precedenti al 2020 o al 2021.

Ad esempio quindi, nel caso di spese sostenute nel 2019 e nel caso di inserimento nel modello 730/2020 della prima delle 10 rate di detrazione previste, resta esclusa la possibilità di cedere alla banca le 9 rate residue, al fine di recuperare nell’immediato il bonus spettante.

La cessione del credito è riconosciuta per le spese sostenute dal 2020 al 2021 in relazione ai lavori elencati al comma 2 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,ù n. 917;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4ù giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Un elenco lungo, per un periodo temporale ben delimitato.

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