Bonus ricerca e sviluppo: compensazione anche fuori dalla dichiarazione

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Bonus ricerca e sviluppo: via libera all'utilizzo in compensazione, anche se non è stato possibile inserirlo in dichiarazione perché il modello Redditi Società di Capitali non riconosce il codice di riferimento. Ma solo in via eccezionale, come si legge nella risposta all'interpello numero 30 del 2022.

Bonus ricerca e sviluppo: compensazione anche fuori dalla dichiarazione

Bonus ricerca e sviluppo: è possibile utilizzarlo in compensazione anche se non è stato inserito in dichiarazione, non per dimenticanza o per scelta, ma perché il modello Redditi Società di Capitali utilizzato dal contribuente con periodo d’imposta ultrannuale non riconosce il codice di riferimento.

Si tratta, però, di una possibilità concessa solo in via eccezionale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 30 del 17 gennaio 2022.

Bonus ricerca e sviluppo: utilizzabile in compensazione, anche se è impossibile inserirlo in dichiarazione

Il chiarimento arriva in seguito all’analisi di un caso pratico. Protagonista è un contribuente beneficiario del credito di imposta ricerca e sviluppo, così come definito dalla L. n. 190/2014, che con assemblea straordinaria di febbraio 2020, ha ridefinito la scadenza del proprio periodo d’imposta (originariamente stabilito dal 1° ottobre al 30 settembre), fissandola al 31 dicembre 2020.

I dubbi riguardano le modalità di compilazione del modello di dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi SC/2021, per il periodo d’imposta 2020 e l’indicazione del bonus R&S.

Per il periodo d’imposta ultrannuale che va dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 deve usare il modello Redditi SC2021, che non permette di inserire il bonus ricerca e sviluppo di cui è beneficiario, ma solo quello previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Il tentativo di inserire il corretto codice di riferimento viene bloccato e non ci sono spazi per specificare i dati che riguardano costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti (Media Storica, Ricerca Intra-muros, costi per il personale, ecc.).

Alla luce delle difficoltà incontrate, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del bonus R&S in compensazione anche se non indicato nella dichiarazione annuale di riferimento.

Con la risposta all’interpello numero 30 del 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera alla fruizione:

“Pertanto, l’istante, nonostante l’impossibilità di indicare il credito d’imposta citato nel modello SC/2021, potrà comunque - al ricorrere dei presupposti non riscontrabili in sede d’interpello - utilizzare detto credito in compensazione, fermo restando l’obbligo di osservare le modalità di fruizione disposte dalla disciplina di riferimento e di conservare la documentazione contabile certificata dal revisore (o dalla società di revisione) a comprova del credito, da esibire ad eventuale richiesta dell’Agenzia delle entrate”.

Bonus ricerca e sviluppo: i chiarimenti delle Entrate sull’utilizzo in compensazione

La normativa alla base del bonus ricerca e sviluppo è stata più volte modificata e, da ultima, anche la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta apportando novità su questo tipo di agevolazioni.

La richiesta di chiarimenti del contribuente riguarda l’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 prevedendo un credito d’imposta per le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, in caso di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il termine di applicabilità della norma è stato più volte prorogato e fissato in maniera definitiva nella fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Nel caso analizzato, però, si crea un corto circuito tra i tempi di cui tiene conto il modello di dichiarazione dei redditi SC/2021 e quelli di fruizione del contribuente con periodo d’imposta infrannuale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce:

“Essendo il credito di cui si discute stato maturato dall’istante nel periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020, il medesimo non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU (non trattandosi di un residuo proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta precedente), né nella sezione IV (riservata, come già detto, al credito per le attività di R&S di cui alla legge n. 160 del 2019); conseguentemente, si ritiene possibile replicare, in via eccezionale, quanto già chiarito con la risoluzione n. 54/E del 4 maggio 2017, seppure con riferimento all’esercizio di un’opzione”.

Il documento ha previsto la possibilità di agire come segue:

  • non indicare nulla nella dichiarazione annuale;
  • conservare la documentazione a riprova del diritto maturato, da esibire a richiesta dell’Agenzia delle entrate,
  • “tenere un comportamento coerente con la scelta effettuata”.

Ed è in questo modo che è possibile operare anche per il bonus ricerca e sviluppo: pur non avendo indicato il beneficio in dichiarazione, è possibile utilizzare del credito d’imposta in compensazione. Ma solo in via eccezionale, sottolinea l’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 30 del 17 gennaio 2022
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - esercizio ultrannuale - utilizzo del credito ricerca e sviluppo ex articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014.

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